ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07229

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 658 del 28/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GINOBLE TOMMASO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07229
presentata da
TOMMASO GINOBLE
giovedì 28 giugno 2012, seduta n.658

GINOBLE. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

sulla base di un accordo tra ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute con la regione Abruzzo, la giunta regionale, con delibera n. 224 del 13 marzo 2007, approvava il cosiddetto piano di rientro dal disavanzo del settore, che recepiva il citato accordo, contenente gli indirizzi generali per il rientro dal debito del settore sanitario;

il piano di rientro affidava alla regione Abruzzo, il compito di sanare il disavanzo del settore sanitario - da azzerare entro il 2010 - stabilendo, altresì, che ciò avvenisse ricorrendo agli ordinari strumenti della programmazione regionale e all'adozione di provvedimenti per razionalizzare, tra l'altro, la rete ospedaliera;

sulla base delle previsioni del piano di rientro, con L.R. n. 5 del 2008, era approvato il piano sanitario regionale, che dettava i criteri per l'organizzazione della rete ospedaliera garantendo il rispetto del diritto alla salute e dei livelli essenziali di assistenza; soprattutto, il piano sanitario, in esecuzione del piano di rientro, stabiliva il numero dei posti letto (peraltro già inferiore allo standard allora previsto);

con decreto del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2008 era nominato il commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo, nella persona del dottore Gino Redigolo, il quale, a seguito delle sue dimissioni, era sostituito dal presidente pro tempore della regione;

con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009 era nominato commissario straordinario per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo il dottore Giovanni Chiodi; successivamente, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 era nominata sub-commissario per l'attuazione del medesimo piano di rientro la dottoressa Giovanna Baraldi con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

l'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha stabilito che: «Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale»;

in applicazione di tale previsione, il commissario ad acta, con le deliberazioni nn. 44/2010 e 45/2010, adottò il programma operativo per l'anno 2010 prevedendo la completa rimodulazione della rete ospedaliera regionale disponendo il taglio di posti letto, la chiusura di cinque ospedali e gettando le basi della soppressione di numerose unità operative complesse, determinando, quindi, secondo l'interrogante una violazione dei parametri preventivamente stabiliti (numero di posti letto ospedalieri) e una conseguente compressione della tutela della salute dei cittadini;

il programma operativo venne impugnato da vari comitati e amministrazioni comunali e, nel maggio 2011, con ripetute sentenze (tra le altre la n. 263/2011 e 292/2011) il TAR Abruzzo lo annullò nella parte in cui disponeva la chiusura delle strutture ospedaliere;

nelle decisioni del giudice amministrativo si mette in evidenza che non è competenza del commissario ad acta incidere, fino a modificarla, nella materia della organizzazione del servizio sanitario regionale poiché il suo unico compito è quello di dare attuazione al piano di rientro; si sottolinea, altresì, che il commissario non può, con propri atti amministrativi, modificare o abrogare previsioni di legge regionale e, poiché il piano sanitario (esecutivo del piano di rientro) è legge regionale, tutte le decisioni del commissario che con esso confliggono debbono essere annullate;

tale decisione è conforme, peraltro, ad un orientamento costante della Corte costituzionale che, ad esempio, con la sentenza n. 361 del 2010 del 17 dicembre 2010 ha chiarito che la competenza legislativa regionale appartiene al Consiglio regionale;

le aziende sanitarie locali della regione Abruzzo hanno adottato o stanno adottando provvedimenti organizzativi in esecuzione e in attuazione delle direttive contenute nel programma operativo, come nel caso della ASL di Teramo che, dapprima con ripetute delibere approvative di un assetto organizzativo provvisorio e, poi, con l'adozione dell'Atto aziendale, ha determinato un depauperamento delle dotazioni e della funzionalità del servizio sanitario di quella provincia;

con particolare riferimento al caso citato, le delibere adottate dalla ASL di Teramo hanno comportato un impoverimento dei servizi erogati dal presidio ospedaliero di Atri tanto che si è reso necessario promuovere ripetuti ricorsi amministrativi davanti al TAR Abruzzo, ad iniziativa del comune di Pineto e con l'intervento di consiglieri comunali di opposizione di Atri e di Silvi, per ottenerne l'annullamento;

a seguito delle decisioni del giudice amministrativo, il Consiglio dei ministri, ha approvato il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevedendo, all'articolo 17, comma 4, lettera c) che il programma operativo della regione Abruzzo - in sostanza le delibere 44/2010 e 45/2010 del commissario ad acta, parzialmente annullate dal giudice amministrativo - acquistasse forza di legge, con ciò vanificando i pronunciamenti del giudice amministrativo;

tale previsione legislativa appare all'interrogante di dubbia costituzionalità, poiché:

a) appare in contrasto con l'articolo 3, poiché si tratta di norma prevista per la sola regione Abruzzo e non per le altre regioni in regime di piano di rientro;
b) appare in contrasto con l'articolo 24 nel momento in cui, ledendo il diritto alla difesa e trasformando in legge un atto amministrativo ancora oggetto di giudizio, non rispetta con i princìpi dell'equo processo come anche previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo;

c) appare in contrasto con l'articolo 117 poiché disciplina con norma statale una materia che è rimessa alla competenza della regione;

d) appare in contrasto con l'articolo 120 poiché non è in linea con il principio di leale collaborazione;

lo stesso TAR Abruzzo, con ordinanza n. 115 del 2012, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma rinviando gli atti alla Corte costituzionale;

il giudizio promosso contro la ASL di Teramo a tutela dell'ospedale di Atri è stato sospeso (ordinanza 272/2012) in attesa della decisione della Consulta sulle questioni di legittimità dell'articolo 17, comma 4, lettera c) del citato decreto-legge n. 98 del 2011, con ciò dimostrandosi che ogni provvedimento organizzativo delle aziende sanitarie abruzzesi è a rischio di annullamento poiché strettamente connesso al programma operativo oggi fortemente sospettato di incostituzionalità; se, infatti, la norma citata fosse dichiarata incostituzionale è chiaro che ne deriverebbe il collasso del servizio sanitario regionale della regione Abruzzo che da quei provvedimenti oggi promana;

l'erogazione dei servizi sanitari appare fortemente a rischio;

nonostante il dichiarato pareggio di bilancio, tutte le strutture sanitarie soffrono di carenze di personale e, quindi, i cittadini si trovano in seria difficoltà nell'accesso alle più elementari prestazioni, non solo di tipo ospedaliero;

in particolare, il taglio di posti letto e di unità operative complesse non ha contribuito al miglioramento del servizio, neanche di quello dell'emergenza-urgenza che si trova a soffrire di gravi carenze e ciò a scapito del diritto alla salute che oggi non viene garantito in egual misura sull'intero territorio regionale;

proprio a causa dei disservizi creatisi con la gestione commissariale, ci si trova oggi di fronte, soprattutto nelle ASL di confine, ad una sempre crescente mobilità passiva con costi enormi a carico del servizio sanitario e ciò evidentemente mette a rischio anche gli obiettivi finanziari di rientro dal disavanzo -:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di rimuovere un'anomalia normativa che colpisce la sola regione Abruzzo a causa della summenzionata «legificazione» di atti commissariali già parzialmente annullati dal giudice amministrativo e sui quali si fonda tutto l'impianto organizzativo delle aziende sanitarie regionali;

quali iniziative il Ministero della salute intenda avviare, per quanto di competenza, per garantire che sull'intero territorio regionale sia garantito il rispetto del diritto alla salute e vengano garantiti i livelli essenziali di assistenza. (5-07229)