CICCANTI e GHIZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare, l'articolo 15, comma 16, riguardante l'istituzione di «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'"abilitazione" per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma di maturità magistrale, mette a rischio l'esistenza stessa delle scuole primarie paritarie;
con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
le modifiche introdotte con la proposta di modifica allo studio del CNPI vanno, ora, invece, in opposta direzione;
in esse, infatti, all'articolo 27-bis si afferma che «I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267»;
non solo il Ministero intende privare definitivamente il diploma di maturità magistrale del valore di abilitazione all'insegnamento, ma, a differenza di quanto avvenuto finora, negherà anche il diritto ai possessori di tale titolo di insegnare nelle scuole paritarie;
inoltre, mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto nè i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, nè i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant'è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l'80 per cento del personale docente -:
quali iniziative ritenga opportuno assumere al fine di tutelare i diritti acquisiti da decine di migliaia di docenti. (5-07194)