ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07188

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 655 del 25/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/06/2012
Stato iter:
15/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2012
Resoconto UGOLINI ELENA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/11/2012
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/06/2012

SOLLECITO IL 23/10/2012

DISCUSSIONE IL 15/11/2012

SVOLTO IL 15/11/2012

CONCLUSO IL 15/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07188
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
lunedì 25 giugno 2012, seduta n.655

ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere premesso che:


la legge 204 del 2010 disciplina, all'articolo 18, la chiamata dei professori da parte delle università stabilendo, al comma 1 lettera b), che ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia possono partecipare anche «gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN»;


la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, recepita in Italia con decreto legislativo n. 206 del 2007, dà la possibilità ad un cittadino comunitario di richiedere il riconoscimento in uno Stato membro della qualifica professionale «di pari livello» acquisita in un altro Stato membro, «purché si tratti di una professione regolamentata»;


sullo stesso argomento, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella «questione pregiudiziale» C-586/08 sollevata dal TAR del Lazio, pone un obbligo per lo Stato italiano affinché «le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell'ambito di tale procedura»;


la comparazione della qualifica ottenuta per accedere ad una posizione accademica è elemento ben diverso dalla comparazione delle stesse posizioni accademiche di «studiosi stabilmente impegnati», comparazione basata su semplici corrispondenze di grado;


l'articolo 18 della legge 240 del 2010 tiene di fatto al di fuori della possibilità di partecipare alla chiamata dei professori coloro che hanno ottenuto una qualifica professionale all'estero per accedere al ruolo, ma non sono stabilmente impiegati nella relativa posizione accademica, creando un'evidente disparità di trattamento tra gli italiani, ai quali basta il possesso della qualifica, gli stranieri, che debbono invece anche già esercitare la professione e gli italiani all'estero che si trovano nella medesima condizione;


ciò accade perché la normativa attuale concede nei fatti l'abilitazione nazionale, studiosi che, all'estero, abbiano un posto fisso di professore equivalente a quello di professore ordinario o associato, ma nulla viene riconosciuto a chi possiede un'abilitazione comunitaria corrispondente a quella italiana di prima o di seconda fascia;


è evidente che coloro che sono stabilmente impegnati all'estero in una posizione accademica tendono a rimanervi, mentre coloro che hanno una qualifica ma non ancora la relativa posizione sono naturalmente più propensi a ritornare in Italia;


si verifica in tal modo una possibile violazione della normativa europea citata, per via della palese confusione tra la comparazione del ruolo accademico, normata dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 18, n. 240 del 2010, e la comparazione delle qualifiche, che andrebbe invece effettuata in base alle reali competenze di coloro che aspirano ad accedere a determinati ruoli;


si apprende, inoltre, che il Ministero avrebbe rifiutato il riconoscimento dell'equiparazione della Habilitation tedesca come titolo valido per partecipare alla chiamata dei professori in Italia, con la motivazione che il titolo equivalente in Italia, abilitazione scientifica nazionale, avrebbe una durata limitata a quattro anni;


tale motivazione risulta del tutto infondata, in quanto la ratio della normativa europea a riguardo è quella di rendere possibile per i cittadini l'esercizio della professione nel proprio Paese così come nel Paese che ne riconosce le competenze, per cui eventuali limiti temporali previsti da quest'ultimo decorrerebbero a partire dal momento del riconoscimento del titolo, senza precluderlo in alcun modo a priori;


tale situazione costituisce un palese ostacolo a tutti coloro che intendono rientrare in Italia portando nel nostro Paese il bagaglio di formazione acquisito all'estero e presuppone un sistema chiuso di riproduzione del personale accademico, refrattario a valutare merito e competenze piuttosto che rapporti personali e di «appartenenza»;



in un momento in cui per ragioni di diverso tipo ci troviamo di fronte ad un gravissimo fenomeno di emigrazione giovanile, delle competenze e delle migliori intelligenze, è indispensabile rimuovere ogni ostacolo che impedisca ai nostri concittadini all'estero di rientrare in Italia, ponendo in essere le condizioni minime, come in questo caso, affinché il nostro Paese non «regali» i suoi migliori talenti all'estero, formatisi grazie ad un investimento cospicuo dello Stato in termini di istruzione e formazione -:



se il Ministro non ritenga opportuno chiarire il senso dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010 intendendo le espressioni «stabilmente impegnati all'estero» e «posizioni accademiche» come inclusive innanzitutto di coloro che possiedono le idoneità e le qualifiche necessarie per ricoprire i ruoli accademici corrispondenti anche non esercitandoli direttamente;


come il Ministro intenda, nell'ambito del proprio impegno programmatico in favore del merito nell'università, rivedere i metodi di comparazione di cui all'articolo 18, legge n. 240 del 2010 comma 1, lettera b), basandoli sull'effettiva comparazione di qualifiche e competenze. (5-07188)