ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 653 del 20/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 20/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/06/2012
Stato iter:
21/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/06/2012
Resoconto PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 21/06/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 21/06/2012
Resoconto PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/06/2012

SVOLTO IL 21/06/2012

CONCLUSO IL 21/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07165
presentata da
ANTONIO PALAGIANO
mercoledì 20 giugno 2012, seduta n.653

PALAGIANO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

in Italia la medicina non è prerogativa esclusiva del Servizio sanitario nazionale (SSN). Esiste anche una medicina privata, esercitata da liberi professionisti a cui si rivolgono spontaneamente migliaia di pazienti che pagano in proprio le prestazioni di cui hanno bisogno;

tale tipo di medicina non è, però, tenuta nella giusta considerazione e poco tollerata da parte delle istituzioni che, troppo spesso, non tengono conto del rapporto, il più delle volte indissolubile, tra paziente e specialista di fiducia. In tale contesto si può trovare la ratio di disposizioni, alquanto singolari, che rendono nulle le prescrizioni e le certificazioni dei liberi professionisti;

nell'ambito della sanità privata operano spesso luminari di chiara fama che, dopo aver concluso la carriera pubblica, svolgono la loro attività solo nel privato. Le loro diagnosi e le loro prescrizioni per il servizio sanitario nazionale non hanno però alcun valore legale e pertanto se il paziente necessita di un certificato medico, di un farmaco particolare o deve sottoporsi ad una indagine strumentale, è costretto a passare attraverso le aziende sanitarie locali, pena il non rilascio dell'impegnativa da parte del medico di medicina generale. Se l'ammalato non vuole fare questa trafila, non ha altra scelta che pagare in proprio anche accertamenti e medicine;

in particolare è previsto, l'obbligo di far vagliare tali prescrizioni da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, qualche volta non specialista, che dovrà rilasciare a sua volta una propria ricetta. In caso non si adempia tale obbligo, il cittadino non potrà accedere ai servizi del sistema sanitario pubblico;

nel caso dei ginecologi è innegabile che la peculiarità della visita specialistica, degli interventi e della stessa scelta del professionista rappresentino per la paziente un'opzione che riguarda la sfera più intima della persona. Questo fattore dovrebbe essere maggiormente considerato, a parere degli interroganti, dal legislatore al fine di evitare che la donna, soprattutto se lavoratrice dipendente, sia costretta, come ora accade, a sottoporsi a visita una seconda volta da un medico non propriamente scelto e recarsi in un ambulatorio pubblico perdendo un'altra giornata lavorativa;

secondo i dati pubblicati dall'Istat, la figura professionale scelta più frequentemente dalle donne durante la gravidanza è quella del ginecologo privato che lavora anche in una struttura pubblica (48,7 per cento) al quale segue il ginecologo esclusivamente privato (32,2 per cento), mentre è nettamente più basso il ricorso al ginecologo che lavora unicamente in una struttura pubblica (16,2 per cento);

attualmente in Italia i cittadini possono scegliere il proprio specialista di fiducia tra il 44 per cento dei professionisti abilitati e non tra il 90 per cento dei medesimi come accade in altri Stati europei. Inoltre i medici specialisti extra ospedalieri non possono: a) certificare la malattia del paziente con valore legale per il datore di lavoro; b) se ginecologi, non possono certificare lo stato di gravidanza della donna con valore legale; c) prescrivere farmaci mutuabili alle medesime condizioni dei medici convenzionati; d) prescrivere farmaci particolari, al momento prescrivibili solo da medici ospedalieri; e) richiedere esami di laboratorio ecografici, radiologici esenti da spese, in analogia ai medici convenzionati;

proprio l'associazione dei ginecologi extra ospedalieri (AGEO) ha più volte segnalato questa anomalia della normativa italiana che regola le prescrizioni nel Servizio sanitario nazionale e l'accesso alla sanità pubblica da parte dei cittadini;

questa normativa nazionale secondo l'interrogante viola, come descritto nel dettaglio da un esposto alla Commissione europea redatto dalla AGEO nel 2006, alcuni principi sanciti dal Trattato di costituzione dell'Unione europea in particolare per ciò che attiene la libera professione dei servizi;

le attività mediche rientrano, infatti, in base al trattato dell'Unione europea nella prestazione dei servizi degli Stati membri, senza fare distinzioni tra attività dispensate in ambito ospedaliero ed attività extra ospedaliere. Il sistema del «doppio passaggio» prima di accedere al sistema sanitario pubblico (prescrizione del medico specialista e successiva «validazione» del medico convenzionato), utilizzato nel nostro Paese, costituisce, quindi, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, sancita nel Trattato stesso;

l'anomalia della situazione italiana è ancora più evidente se si comparano i modelli del sistema sanitario di alcuni dei Paesi più rappresentativi dell'Unione europea scelti per importanza storico-politica e per numero di abitanti. In particolare, risulta che in Belgio e in Francia la scelta del medico specialista è libera con il rimborso delle relative spese con un tetto del 60-70 per cento o attraverso un ticket; in Austria, Germania e Regno Unito la scelta del medico, ai fini della gratuità delle spese di visita, è circoscritta a quelli convenzionati che superano in percentuale il 90 per cento degli abilitati;

una proposta di riforma dell'iter per il riconoscimento INPS dei certificati del ginecologo «di fiducia», libero professionista, non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale è stata formulata proprio dall'AGEO e discussa in sede comunitaria a Bruxelles nel 2007, con esito favorevole;

la stessa proposta fu recepita integralmente dalla XV legislatura, approvata dal Senato della Repubblica il 12 dicembre 2007 ed inserita nel disegno di legge 1249 (articolo 2 «certificati di maternità»), il quale sanciva che «al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato," sono inserite le seguenti: "ovvero il ginecologo curante di fiducia, anche non convenzionato (...)" per ginecologo curante di fiducia, si intende il medico specialista che assiste la paziente con continuità con riferimento all'intero arco di un processo fisiopatologico»;

tale disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato non è arrivato mai alla Camera per l'approvazione definitiva;

nel febbraio 2011, la stessa AGEO, ha riproposto il problema sollecitando anche una circolare interpretativa da parte dell'INPS, ai fini della attuazione dei principi comunitari immediatamente applicabili -:

se, sulla base di quanto esposto in premessa, non intenda mettere in atto delle azioni concrete per porre fine a questa condizione di ambiguità nella quale si trova il nostro Sistema sanitario nazionale al fine di applicare i principi comunitari definiti dal trattato dell'Unione europea, garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale, ma soprattutto tutelare la salute dei cittadini e delle donne in particolare. (5-07165)