ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07130

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 652 del 19/06/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08076
Abbinamenti
Atto 5/07123 abbinato in data 19/12/2012
Atto 5/07124 abbinato in data 19/12/2012
Atto 5/07125 abbinato in data 19/12/2012
Atto 5/07134 abbinato in data 19/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/06/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2012
Resoconto TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/06/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/10/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/12/2012

DISCUSSIONE IL 19/12/2012

SVOLTO IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07130
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 19 giugno 2012, seduta n.652

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:



dal «documento concernente i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero» presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze e trasmesso alla Presidenza della Camera il 18 giugno 2010 risulta che tra i Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione vi è la «Città del Vaticano»;



in particolare, nel citato documento i dati statistici riferiti alla Città del Vaticano concernenti il numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di emersione e il valore delle attività emerse risultano indistintamente inclusi nella voce «Altri Paesi»;




il 25 gennaio 2010 nel fascicolo n. 66 del Senato della Repubblica è stata pubblicata una risposta scritta data dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito nella quale, tra l'altro, affermava che «L'Istituto per le opere di religione (IOR), istituito presso lo Stato della Città del Vaticano nel 1942, con personalità di diritto canonico, ha come mandato quello di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità. L'Istituto, come evidenziato anche dalla Corte penale di Cassazione, Sezione quinta, nella sua pronuncia del 1° aprile 1987, n. 3932, è da ritenersi nella specie "ente centrale" della Chiesa cattolica. Esso, infatti, è "costituzionalmente rilevante nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica in quanto avente: personalità giuridica; autonomia patrimoniale; competenza funzionale universale, cioè estesa a tutto l'ordinamento per il raggiungimento dello scopo ad esso connaturalmente essenziale; collocazione al centro territorialmente proprio dell'universalità". In quanto ente centrale della Chiesa cattolica, pertanto, lo IOR, ai sensi dell'articolo 11 del Trattato del Laterano, reso esecutivo nell'ordinamento italiano dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è "esente da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili". L'indicazione dell'obbligo di non ingerenza, che si traduce "nell'esenzione da ogni ingerenza trattandosi di soggetti di diritto internazionale, non può che avere riferimento e quindi regolare le rispettive relazioni, nell'ambito delle rispettive sfere di sovranità. Nel senso che l'una sovranità, e nel caso dello Stato italiano, in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà, funzioni, e quindi anche l'esercizio della giurisdizione, non può invadere la sfera dell'altra, nell'organizzazione e nell'azione di detti enti centrali della Chiesa cattolica" (si veda la sentenza citata), fra cui rientra l'Istituto per le opere di religione»;




nella XV legislatura, rispondendo all'interrogazione a risposta scritta 4-00692 dell'interrogante, la sottosegretaria Marcella Lucidi affermava che «Al novero degli enti centrali appartengono indubbiamente gli uffici e gli organismi costituenti la Curia romana, che danno vita all'organizzazione che, operando in nome e per autorità del Romano Pontefice (cf. can. 360 CIC), gestisce in via ordinaria gli affari della Chiesa universale. Detti uffici ed organismi sono elencati dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor bonus (28 giugno 1988). Fra questi, l'articolo 172 enumera l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), a cui spetta "amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia romana". Non può, per tanto, mettersi in dubbio che all'APSA, in quanto ufficio facente parte della Curia romana, si applichi il disposto dell'articolo 11 del Trattato del Laterano". Mentre "La tipizzazione dello IOR quale ente della Chiesa Cattolica è stata riconosciuta con pronuncia della Corte penale di cassazione, Sezione quinta, 1° aprile 1987, n. 3932» -:




se confermino la validità giuridica dell'affermazione secondo la quale gli enti centrali della Chiesa cattolica sono quelli elencati nella Costituzione apostolica della Santa sede (Pastor bonus) del 28 giugno 1988 posto che la disposizione secondo la quale l'ente centrale della chiesa cattolica è «esente da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili» risale al 27 maggio 1929; ovvero se qualora dovessero essere aggiunti nuovi enti all'elenco della Costituzione apostolica della Santa sede questi sarebbero immediatamente soggetti all'articolo 11 del Trattato del Laterano;




se confermano la validità giuridica dell'affermazione secondo la quale «La tipizzazione dello IOR quale ente della Chiesa Cattolica è stata riconosciuta con pronuncia della Corte penale di cassazione, Sezione quinta, 1° aprile 1987, n. 3932», anche alla luce del fatto che successivamente a detta pronuncia, il 28 giugno 1998, è stata promulgata una nuova Costituzione apostolica della Santa sede (Pastor bonus) ma tra gli enti centrali della Chiesa cattolica non è compreso lo IOR;




se risulti al Governo quale sia l'importo delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione provenienti dalla Città del Vaticano perfezionate nei periodi dal 15 settembre al 15 dicembre 2009 e dal 1° marzo al 30 aprile 2010;



se risulti al Governo quante siano le richieste di rimpatrio fisico, rimpatrio giuridico ovvero di regolarizzazione provenienti dalla Città del Vaticano perfezionate nei periodi dal 15 settembre al 15 dicembre 2009 e dal 1° marzo al 30 aprile 2010;



se risulti al Governo quale sia l'ente della «Città del Vaticano» presso cui erano depositati i fondi rimpatriati ovvero regolarizzati. (5-07130)