LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico era determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione dello stesso;
ai sensi del comma 5-sexies del medesimo articolo, a partire dal 2012, per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la riduzione del reddito imponibile derivante dalla locazione degli stessi, ai fini IRPEF e IRES, è elevata eccezionalmente al 35 per cento, in deroga alla regola generale che prevede, per le altre tipologie di immobili, una riduzione del 15 per cento;
nella disciplina in vigore fino al 2011, gli immobili storico-artistici godevano di importanti agevolazioni sia ai fini IRPEF, sia ai fini ICI, in quanto si applicava la normativa di favore connessa alla loro particolare natura e agli onerosi adempimenti per effetto dei vincoli previsti per i fabbricati dello stesso tipo destinati ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 601 del 1973, mentre, a partire dal 1
o gennaio 2012, essi sono stati retroattivamente assoggettati ad un regime d'imposta che poco si differenzia dal trattamento cui sono sottoposti immobili non aventi la medesima natura;
l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», prevede che, in alternativa (facoltativa) rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo possa optare per il regime della cedolare secca;
il comma 2 del medesimo articolo, in esplicazione del regime applicabile, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, con riferimento alle modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, veniva chiarito che essa poteva applicarsi, in regime transitorio e per il periodo d'imposta 2011, ai contratti in corso nell'anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data;
da ultimo, con la circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, l'Agenzia delle entrate, considerato il regime transitorio previsto dal provvedimento del 7 aprile 2011 di cui sopra, e con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l'annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, ha ammesso, per i contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, la possibilità di una sanatoria dei comportamenti «irregolari» alla luce della disciplina vigente in materia -:
se, per l'anno 2012, con riferimento alla tipologia di immobili classificati di interesse storico-artistico, sia possibile avvalersi, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione, dell'opzione della cedolare secca, similmente a quanto disposto dal regime transitorio per il 2011 richiamato in precedenza o, in caso contrario, se il Governo intenda assumere iniziative per modificare la normativa in vigore al fine di consentire l'esercizio dell'opzione in questione, eliminando così una palese disparità di trattamento. (5-07072)