ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07044

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 647 del 11/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAVALLARO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/06/2012
Stato iter:
28/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2012
Resoconto MAZZAMUTO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 28/06/2012
Resoconto FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/06/2012

DISCUSSIONE IL 28/06/2012

SVOLTO IL 28/06/2012

CONCLUSO IL 28/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07044
presentata da
MARIO CAVALLARO
lunedì 11 giugno 2012, seduta n.647

CAVALLARO e FERRANTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

con il decreto-legge «Cresci Italia» in vigore dal 24 gennaio 2012 sono state stabilite delle nuove disposizioni riguardanti tutte le professioni regolamentate dalla legge, tra cui quelle legali;

in particolare l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che «la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi;

a seguito dell'entrata in vigore di tale norma sono state inoltrate al Ministero della giustizia richieste di chiarimento da parte dei consigli degli Ordini e di privati che avevano rappresentato numerose difficoltà operative, derivanti dai dubbi interpretativi sull'applicabilità o meno della norma a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012;

a seguito di tale richiesta l'ufficio legislativo ministeriale ha chiarito che, proprio perchè il decreto legge non ha previsto alcuna norma transitoria in merito, le nuove regole sono destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto sopracitato;

la nota ministeriale precisa, inoltre, che un'eventuale retroattività delle norme comprometterebbe gli originari piani di tirocinio, pianificati in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di conseguire la preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

in base a quanto previsto dalla nuova normativa tutti coloro che risultano iscritti prima di questa data non potranno usufruire di questo beneficio, perchè la norma secondo l'opinione dell'ufficio si applica solo per l'avvenire;

alcuni consigli degli ordini degli avvocati sono andati contro il parere del Ministero della giustizia, dichiarando il praticantato breve di diciotto mesi retroattivo e dunque valido anche per chi si è iscritto al tirocinio professionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge «Cresci Italia», salva diversa disposizione di legge;

tali difformi interpretazioni della normativa rischiano di generare polemiche e discriminazioni tra i giovani professionisti, a tutto danno dello spirito originario dell'intervento legislativo, cioè la «liberalizzazione della professione» e il conseguente tentativo di rimuovere quelle inutili ingessature che impediscono ai giovani di accedere in tempi certi al mercato del lavoro;

molti praticanti avvocati, esclusi dalle nuove norme si stanno mobilitando, chiedendo che venga esteso il beneficio a tutti i praticanti, ritenendo che la norma stabilisca solo la durata del tirocinio, non superiore ai diciotto mesi, ma non ponga alcun divieto di applicazione ai tirocini già in corso -:

se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti sopra descritti, non ritenga opportuno assumere iniziative, peraltro in forme assai più rituali e proprie di un parere dell'ufficio legislativo, al fine di affermare il principio dell'applicazione immediata della norma a qualunque tirocinio qualunque sia stato l'inizio del medesimo. (5-07044)