ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 05/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/06/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2012
Resoconto BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 06/06/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

SVOLTO IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07010
presentata da
ANITA DI GIUSEPPE
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

DI GIUSEPPE. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

i fitofarmaci sono per la massima parte costituiti da sostanze bioaccumulabili, sia nel terreno che nel nostro corpo. I fitofarmaci siano essi insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, fumiganti, fungicidi, diserbanti e fertilizzanti chimici si ritrovano in circa la metà della frutta e della verdura, fortunatamente entro soglie accettabili di limite massimo di residuo (LMR) ed assunzione giornaliera accettabile (ADI), e contaminano diffusamente l'ambiente, comprese le acque di fiumi, di laghi, di sorgenti e di falda;

un'indagine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha identificato nelle acque italiane ben 131 di queste sostanze, compresi inquinanti vietati da molto tempo, e ha dimostrato che il 36,6 per cento dei campioni di acqua analizzati nel nostro Paese è contaminato da pesticidi in quantità superiore ai limiti di legge;

la Commissione europea DG Agricoltura aggiorna costantemente l'elenco relativo alle sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, per cui alcune molecole non sono state più autorizzate ad essere immesse in commercio, in quanto considerate pericolose per la salute umana e per l'ambiente, altre risultano sospese e poi riammesse periodicamente ed altre istituite di nuovo ed autorizzate dall'Istituto superiore di sanità. Attualmente su 1.000 principi attivi disponibili, l'agricoltura italiana dispone di sole 350 sostanze attive per la lotta fitopatologia;

i limiti massimi di residui, espressi in mg/kg di sostanza attiva di prodotto vegetale, vengono fissati al momento dell'autorizzazione con criteri internazionalmente condivisi, al fine di garantire un'esposizione accettabile da parte dei consumatori. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate assicura il rispetto di tali limiti. I limiti massimi di residui sono oggi disciplinati in Italia dal decreto ministeriale 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti, che contiene i valori armonizzati a livello comunitario e, ove non disponibili, i valori fissati a livello nazionale;

dalle segnalazioni di diversi agricoltori operanti nella cosiddetta Terra di Bari - ma il problema riguarda tutto il territorio nazionale - si apprende che le coltivazioni di erbe aromatiche destinate alla vendita in vaschette nella grande distribuzione organizzata (GDO), a seguito di analisi di laboratorio risultano contenenti un residuo di principio attivo contenuto in fitofarmaci, tra i quali il pendimetalin, erbicida selettivo ad azione sistemica che controlla diverse malerbe annuali inibendone la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli, il propizamide, erbicida selettivo che esplica la sua azione per assorbimento radicale distruggendo le malerbe nella prima fase del loro sviluppo, e il propamocarb, un fungicida sistemico appartenente alla classe chimica degli azotorganici-carbammati, impiegato contro fitomiceti che attaccano le colture alle radici, al colletto e alla parte aerea di ortaggi e piante ornamentali;

i valori residuali riscontrati nel campione analizzato, pur essendo entro i limiti di legge previsti dal regolamento (CEE) n. 149/2008 e successive modifiche, risultano contenenti principi attivi di impiego non autorizzati in Italia sulla coltura di erbe fresche;

ci si potrebbe compiacere per il regolamento restrittivo a tutela della salute pubblica italiana, ma in realtà gli stessi principi attivi sono ammessi in Italia, entro certi limiti, sulle insalate e su tutte le altre verdure consumate crude, mentre sulle cosiddette erbe fresche (rosmarino, salvia, menta e altro) sono vietati ed anche a livello comunitario gli stessi principi attivi sono ammessi sempre entro certi limiti;

nell'Unione europea le derrate agricole, sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e destinate al consumo umano, sono regolate da limiti massimi dei residui (LMR) dei prodotti fitosanitari. I limiti massimi dei residui, stabiliti per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, sono fissati e valutati in modo tale da non costituire un rischio per la salute del consumatore;

il regolamento n. 396/2005, e suoi successivi aggiornamenti, raccoglie ed armonizza in un unico testo i limiti massimi di residuo che si applicano a differenti prodotti di origine vegetale ed animale;

è plausibile che alcuni fitofarmaci che contengono i principi attivi di cui sopra, utilizzati su altre colture della zona, potrebbero essere stati portati nei campi a causa di abbondanti piogge; le colture di erbe fresche, così inquinate, risultano non vendibili, causando notevoli perdite economiche ai coltivatori, e penalizzano un contesto già fortemente provato come l'agricoltura;

a rigor di logica non si capisce perché gli stessi principi attivi, nei limiti consentiti, tollerati sulle insalate siano invece vietati sulle erbe aromatiche -:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non ritenga necessario attivarsi perché anche la coltivazione delle erbe fresche aromatiche sia ricondotta alla stessa normativa valida per le coltivazioni di insalate, uniformando l'applicazione del regolamento CEE n. 149/2008. (5-07010)