ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 05/06/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 06/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/06/2012
Resoconto CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/06/2012
Resoconto CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

SVOLTO IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07003
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

FUGATTI, CAVALLOTTO e BITONCI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- - Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presupposto impositivo dell'IRAP consiste nell'«esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»;

la formulazione generica di tale disposizione normativa ha determinato negli ultimi anni l'insorgenza di diverse controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti sulla particolare questione della verifica del presupposto impositivo per i contribuenti che svolgono un'attività economica «senza organizzazione», con la conseguente emanazione di numerose pronunce giurisprudenziali;

in merito la Corte costituzionale, nella sentenza 21 maggio 2001, n. 156, ha affermato che «mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo... nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui», con la conseguente inapplicabilità dell'IRAP per mancanza di presupposto;

mentre di fatto, dunque, per gli esercenti un'attività d'impresa, come evidenziato nella citata sentenza, «l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa», per i lavoratori autonomi si pone la necessità di individuare, caso per caso, la presenza o meno di un'autonoma organizzazione al fine di determinare l'assoggettamento ad IRAP;

la Corte di cassazione a Sezioni Unite, nel 2009, con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 in merito all'attività svolta dagli agenti di commercio e promotori finanziari, ha sentenziato che anche per tali soggetti, pur svolgendo un'attività che ai fini delle imposte dirette è considerata produttiva di reddito d'impresa, è necessario verificare, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione; inoltre la stessa Corte ha sostenuto che «è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'IRAP... con la conseguente inapplicabilità dell'imposta»;

il tema, insomma, è particolarmente controverso e, soprattutto per gli agenti di commercio, si presta a innumerevoli interpretazioni, tanto da giustificare, a parere dell'interrogante, un intervento del Governo o dell'Agenzia delle entrate che chiarisca concretamente cosa si debba intendere per organizzazione autonoma -:

se il Governo intenda intervenire, anche attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per definire in maniera precisa quali siano gli elementi che configurano, ai fini dell'imposizione IRAP, la cosiddetta «organizzazione autonoma» per la categoria degli agenti di commercio, per i promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi. (5-07003)