BERNARDO e SANTELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
in tema di applicazione dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si sono verificati costantemente casi in cui l'Agenzia delle entrate a quanto consta agli interroganti:
1)non motiva adeguatamente la propria pretesa fiscale, nei propri avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni;
2)sottopone a tassazione fatti o atti per i quali la tassabilità è prescritta;
3)reitera la tassazione, sia con riferimento all'evento del quale è stata omessa la registrazione, sia con riferimento ad una sua successiva enunciazione, ad esempio in sentenze di tribunale;
quanto al punto 1), avviene di frequente che dal contenuto e dalle motivazioni riportate nell'avviso di liquidazione, non è possibile ricostruire l'iter logico normativo seguito dall'Ufficio per determinare sia l'obbligo tributario sia l'ammontare dell'imposta; in tema di motivazione degli atti della pubblica amministrazione, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone a questa di spiegare, in fatto ed in diritto, le ragioni di qualsiasi atto di rilevanza esterna, e cioè idoneo a incidere su posizioni di diritto soggettivo di terzi; tale obbligo riguarda anche gli atti ed i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria e delle sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212); giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Cassazione, un atto impositivo è nullo non solo nella mancanza totale di motivazione, ma anche quando la motivazione sia sommaria o generica e quindi tale da pregiudicare il diritto alla difesa del contribuente;
quanto al punto 2), l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede espressamente un limite di decadenza quinquennale dei termini di accertamento per gli atti soggetti a registrazione sia per gli atti per i quali avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, sia per il verificarsi dei fatti che legittimano la registrazione d'ufficio; tale impostazione è confermata dalla stessa amministrazione finanziaria (risoluzione 17 luglio 1992, n. 260069);
quanto al punto 3), relativo alla reiterazione di tassazione, giova ricordare che sull'argomento la Commissione tributaria centrale, nella decisione 30 ottobre 2002, n. 7877, ha chiaramente esplicitato che i fatti oggetto di registrazione «devono essere tassati una sola volta, ancorché la sua enunciazione venga reiterata» -:
se non intenda emanare direttive chiarificatrici sui punti esposti in premessa, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che si configura come dannoso per l'erario. (5-07002)