ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 05/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
14/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/06/2012
Resoconto BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/06/2012
Resoconto BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

SVOLTO IL 14/06/2012

CONCLUSO IL 14/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07002
presentata da
MAURIZIO BERNARDO
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

BERNARDO e SANTELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

in tema di applicazione dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si sono verificati costantemente casi in cui l'Agenzia delle entrate a quanto consta agli interroganti:

1)non motiva adeguatamente la propria pretesa fiscale, nei propri avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni;

2)sottopone a tassazione fatti o atti per i quali la tassabilità è prescritta;

3)reitera la tassazione, sia con riferimento all'evento del quale è stata omessa la registrazione, sia con riferimento ad una sua successiva enunciazione, ad esempio in sentenze di tribunale;

quanto al punto 1), avviene di frequente che dal contenuto e dalle motivazioni riportate nell'avviso di liquidazione, non è possibile ricostruire l'iter logico normativo seguito dall'Ufficio per determinare sia l'obbligo tributario sia l'ammontare dell'imposta; in tema di motivazione degli atti della pubblica amministrazione, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone a questa di spiegare, in fatto ed in diritto, le ragioni di qualsiasi atto di rilevanza esterna, e cioè idoneo a incidere su posizioni di diritto soggettivo di terzi; tale obbligo riguarda anche gli atti ed i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria e delle sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212); giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Cassazione, un atto impositivo è nullo non solo nella mancanza totale di motivazione, ma anche quando la motivazione sia sommaria o generica e quindi tale da pregiudicare il diritto alla difesa del contribuente;

quanto al punto 2), l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede espressamente un limite di decadenza quinquennale dei termini di accertamento per gli atti soggetti a registrazione sia per gli atti per i quali avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, sia per il verificarsi dei fatti che legittimano la registrazione d'ufficio; tale impostazione è confermata dalla stessa amministrazione finanziaria (risoluzione 17 luglio 1992, n. 260069);

quanto al punto 3), relativo alla reiterazione di tassazione, giova ricordare che sull'argomento la Commissione tributaria centrale, nella decisione 30 ottobre 2002, n. 7877, ha chiaramente esplicitato che i fatti oggetto di registrazione «devono essere tassati una sola volta, ancorché la sua enunciazione venga reiterata» -:

se non intenda emanare direttive chiarificatrici sui punti esposti in premessa, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che si configura come dannoso per l'erario. (5-07002)