ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06999

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAINIERI FABIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALLEGARI CORRADO LEGA NORD PADANIA 05/06/2012
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 05/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06999
presentata da
FABIO RAINIERI
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

RAINIERI, CALLEGARI e NEGRO. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 33 del 9 aprile 2009, è espressamente previsto che nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provveda alla riscossione coattiva del prelievo supplementare esigibile imputato agli allevatori ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;


nel mese di settembre 2010, l'allora presidente di AGEA, professor Dario Fruscio, dichiarava che: «... nel rispetto della legge, AGEA è ormai nelle condizioni di dover consegnare ad Equitalia gli elenchi dei produttori di latte che, destinatari di multe, non hanno aderito alla rateizzazione prevista dalla legge n. 33 del 2009 e che, in questi casi, Equitalia procede attraverso decreti già esecutivi. L'agenzia che rappresento è un ente estremamente tecnico e di tipo operativo e in quanto tale non possiede né titolo, né interesse per imbarcarsi in pareri e valutazioni su norme, direttive e regolamenti nazionali e comunitari. Essa non ha altro compito che operare secondo osservanza e attuazione pedisseque del quadro disciplinare che regola la sua attività. Di conseguenza a noi non resta che procedere applicando le norme vigenti ...»;


a seguito di quanto riportato sopra, il presidente di AGEA dava avvio, tramite Equitalia, ai procedimenti di riscossione a mezzo ruolo al fine di procedere al recupero dei prelievi supplementari dagli allevatori che non avevano pagato e non avevano richiesto la rateizzazione di cui alla legge n. 33 del 2009;


in una serie di interventi e comunicati stampa il presidente di AGEA ha più volte ribadito che era atto dovuto dare avvio alle procedure esecutive attraverso Equitalia, ed ha altresì imputato anche e soprattutto a tale sua presunta volontà legalitaria la sua intenzione di lasciare la presidenza dell'Agenzia;


le cartelle esattoriali emesse da AGEA venivano impugnate dagli allevatori destinatari davanti al Tar del Lazio;


nel corso dei giudizi amministrativi, a fronte delle contestazioni dei produttori in merito alla legittimità dell'operato dell'Agenzia, in contrasto con una precisa disposizione di legge, AGEA si è limitata a dichiarare quanto segue: «in riferimento ... alla richiesta di iscrizione a ruolo dei debiti per i quali non erano già state attivate le procedure esecutive, la Società di riscossione (ossia Equitalia, n.d.r.) ha proceduto alla formazione dei ruoli/notifica cartelle. (...)»;


Equitalia, pure convenuta nel giudizio amministrativo, si è limitata a sostenere che, a fronte dell'iscrizione a ruolo di AGEA, essa è tenuta a darvi attuazione, senza entrare nel merito della legittimità di detta iscrizione;


in alcune sentenze del 29 marzo 2012 (tra cui la sentenza n. 2980/2012) il Tar del Lazio ha dichiarato che la procedura di riscossione tramite ruoli, avviata da AGEA dopo l'entrata in vigore dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è illegittima, ed ha, di conseguenza, annullato le cartelle esattoriali emesse da Equitalia sui ruoli formati da AGEA;


è noto che Equitalia per ogni cartella emessa, ha diritto di ricevere un aggio pari al 4,65 per cento sull'importo richiesto con la cartella/avviso nel caso in cui il pagamento avvenga nel termini di 60 giorni, e del 9 per cento nel caso in cui avvenga in ritardo -:


di quali ulteriori elementi dispongano i Ministri interrogati in relazione ai fatti espressi in premessa e se non ritengano opportuno chiarire le implicazioni derivanti dalle suddette sentenze del TAR Lazio in ordine ai costi che l'amministrazione dovrà sostenere, anche nei confronti di Equitalia, per le illegittime emissioni delle cartelle esattoriali nei confronti dei produttori di latte vaccino al fine del recupero dei prelievi supplementari;



se e quali provvedimenti disciplinari intendano assumere nei confronti del Presidente dell'AGEA professor Fruscio ove ne sussistano i presupposti. (5-06999)