ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06949

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 640 del 29/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/05/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/05/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/06/2012

SOLLECITO IL 03/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06949
presentata da
MAURO PILI
martedì 29 maggio 2012, seduta n.640

PILI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ha disposto, al Capo II, disposizioni in materia di maggiori entrate e all'articolo 13 l'«anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria».

tale norma sull'IMU prevede: «1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015»;

il Titolo III - finanze - Demanio e patrimonio all'articolo 7 dello statuto autonomo della Sardegna dispone: «La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti»;

la Sardegna dispone di competenza esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale» e della competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;

la natura speciale e autonoma della regione Sardegna non esime lo Stato dall'applicazione del principio di ragionevolezza e di leale collaborazione con conseguente violazione dei principi di perequazione e di solidarietà fiscale;

la norma che introduce l'applicazione dell'imposta municipale unica produrrà i propri effetti anche sul sistema fiscale delle regioni a statuto speciale (secondo l'interrogante in contrasto della legge n. 42 del 2009 in particolare con l'articolo 1, comma 2), in riferimento all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, appare in contrasto con gli articoli 3, 7 e 8 dello statuto della regione Sardegna e con l'articolo 117 e 119 della Costituzione, in quanto detta disposizione sull'imposta municipale unica si applicherebbe anche nei confronti della regione Sardegna nonostante la clausola di salvaguardia recata dalla medesima legge n. 42 del 2009 e, pertanto, comprimerebbe senza un valido fondamento normativo la competenza legislativa esclusiva della regione nella materia «ordinamento degli enti locali» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello statuto di autonomia, e la sua competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

la norma sull'imposta municipale unica incide, direttamente, sulle entrate tributarie degli enti locali;

egualmente lesa è la competenza legislativa esclusiva della regione Sardegna nella materia «finanza locale». Essa è di sicura spettanza regionale, in ragione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) («la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [...] b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)» e 7 («La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale [...]») dello Statuto speciale;

la Corte costituzionale, peraltro, ha ribadito che la competenza della regione Sardegna in materia di finanza locale è esclusiva e come tale deve essere tutelata. Come si legge nella sentenza n. 275 del 2007, infatti, la «materia della finanza locale, [...] per la regione sarda, è devoluta alla competenza legislativa esclusiva della regione in forza dell'articolo 3, lettera b) del relativo statuto speciale» (ma anche la sentenza n. 102 del 2008 circa la specifica autonomia che lo statuto attribuisce alla Regione Sardegna nella materia dell'imposizione fiscale e, seppure in maniera meno esplicita, la sentenza n. 229 del 2011);

si configura nell'introduzione dell'imposta municipale unica in Sardegna un possibile contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con gli articoli 3, 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948), settore agricolo che, sino ad oggi, hanno determinato l'applicazione in contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 117 della Costituzione nella misura in cui attua un regime che produce effetti notevoli sulla finanza pubblica regionale e locale;

da tale norma risulta pregiudicata l'autonomia finanziaria della regione Sardegna, tutelata dalle disposizioni statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonché la sua competenza legislativa esclusiva nelle materie «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», come pure la sua competenza legislativa concorrente nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articoli 117, comma 3, della Costituzione);

è disatteso il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 117 della Costituzione, in primo luogo perché lo Stato si è limitato a individuare la nuova tassa sugli immobili, salvaguardando il proprio interesse a massimizzare il gettito fiscale, senza tenere in alcun conto le esigenze di coordinamento con la finanza pubblica e con il sistema tributario delle regioni a statuto speciale;

lo Stato ha applicato da subito un regime dannoso per la regione Sardegna, rinviando ad un momento futuro e indeterminato l'adozione di misure compensative a partire dalla questione insulare, il calcolo del divario e la relativa compensazione così come previsto all'articolo 22 della legge 42 del 2009;

in considerazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe all'applicazione della norma si rende indispensabile intervenire con riferimento alle regioni a statuto speciale e in particolar modo alla Sardegna gravata da una condizione insulare che lo Stato non ha ancora provveduto a misurare e compensare;

l'articolo 3 dello statuto della regione autonoma della Sardegna dispone: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario»;

l'Unione europea con il regolamento (CE) n. 247 del 2006 recante misure specifiche nel settore bell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ha indicato le seguenti strategie relative al settore agricolo e alle regioni insulari:

«(1) La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(2) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, è opportuno esentare dai dazi le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorrerebbe equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(3)Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità»;

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» prevede che l'imposta municipale unica (IMU), istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011, sia applicata a partire dal 2012;

all'imposta (sostitutiva dell'ICI e dell'IRPEF sulla rendita catastale) risultano essere assoggettati sia i terreni agricoli, sia i fabbricati rurali;

si tratta di una modifica sostanziale della fiscalità, applicata al settore primario, e, in particolare, ai beni funzionali all'esercizio dell'attività agricola, che vengono assimilati, in buona parte, a puro e semplice patrimonio;

viene meno il regime di fiscalità speciale sino ad oggi riconosciuto al settore, in virtù dei ruoli che l'agricoltore svolge e dei beni prodotti dallo stesso, non limitando, tali ultimi, alla pur essenziale produzione di cibo. Si pensi, per esempio alla salvaguardia del territorio e del paesaggio: attività connaturata all'esercizio dell'agricoltura, di cui tutti i cittadini godono, ma che, certamente, non risulta remunerata dal mercato;

questa tipologia di immobili, come d'altra parte i terreni, costituiscono gli strumenti da lavoro dell'agricoltore e non possono, come tali, essere considerati alla stregua di pura e semplice ricchezza accumulata;

l'imposta municipale unica va a colpire l'agricoltura in un suo punto debole, costituito dalla forte immobilizzazione di capitali a bassissima redditività;

l'applicazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di un aliquota ridotta allo 0,2 per cento, pur combinata con la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre dello 0,1 per cento detta aliquota, produrrà comunque effetti devastanti, in considerazione del fatto che, a base del calcolo vengono inseriti anche i terreni. Tanto si tradurrà in un aggravio considerevole per le aziende agricole;

emerge una forte preoccupazione circa gli effetti che l'applicazione di questa nuova imposta possa avere su un settore strutturalmente fragile, dal punto di vista economico, ed alle prese con gli effetti di una crisi particolarmente grave;

l'applicazione dell'imposta municipale unica potrebbe, verosimilmente, accelerare il processo di dismissione del settore agricolo, che l'ultimo censimento ha fotografato in modo inequivocabilmente in declino. L'appesantimento tributario si pone in antitesi, anche, rispetto agli auspicati, e mai attuati, interventi di politica agraria nazionale indispensabili per lo sviluppo di questo comparto;

ad essere colpite maggiormente saranno le aree a minor redditività (aree svantaggiate in genere come le regioni insulari), che spesso collimano con territori di particolare pregio ambientale e paesaggistico; l'abbandono dell'attività agricola, in tali casi, determinerebbe conseguenze devastanti ed irreversibili a danno dell'intera collettività (si pensi, in primis, alla compromissione degli equilibri idrogeologici);

si tratta di un'imposta che avrà un impatto molto pesante sul settore agricolo, una nuova imposta che sconvolge anche il principio fondamentale che il valore dei fabbricati rurali deve essere visto in tutt'uno con la terra;

il peso dell'imposta municipale unica per le imprese agricole italiane, fra 1,3 miliardi di euro di nuove imposte e 2/3 miliardi di euro per l'accatastamento dei fabbricati rurali, è prossimo al valore della Pac per il nostro Paese;

si tratta di un'imposta le cui indicazioni attuative appaiono oggi discutibili e contraddittorie, anche rispetto alle posizioni assunte da gran parte dei governi e dei parlamentari europei in ordine alla politica agricola comune, di cui si discute attualmente la riforma;

l'imposta municipale unica colpirà pesantemente terreni agricoli e fabbricati rurali, dalle stalle ai fienili fino ai capannoni necessari per proteggere trattori e attrezzi, andando di fatto a tassare quelli che sono a tutti gli effetti mezzi di produzione per le imprese agricole;

questa nuova «patrimoniale agricola» si abbatte pesantemente sugli agricoltori, in quanto colpisce il «bene terra» in quanto tale, non riconoscendone più il carattere di ruralità e la funzione di bene strumentale (ed indispensabile) all'esercizio dell'attività di impresa;

le competenze statutariamente attribuite alla regione Sardegna in materia di agricoltura e la disposizione che prevede un sistema fiscale coordinato e armonico rendono l'introduzione dell'imposta municipale propria per le zone agricole, secondo l'interrogante, una violazione delle peculiarità autonomistiche dello Statuto sardo e conseguentemente violano le prerogative costituzionali;

gli indirizzi comunitari relativamente alle politiche agricole nelle aree periferiche e insulari prescrivono l'esigenza di compensare e ridurre il gap insulare che si abbatte sulle produzioni agricole di questi territori;

l'introduzione dell'imposta municipale unica anche per le zone agricole rende di fatto sempre più oneroso il divario gestionale e mette ancor più fuori mercato le produzioni agricole delle regioni insulari disattendendo le disposizioni comunitarie -:

se non ritenga di dover assumere iniziative normative per assicurare le necessarie esenzioni relativamente alle competenze delle regioni a statuto autonomo che hanno competenze esclusive per l'agricoltura e concorrenti sulla fiscalità;

se il Governo non ritenga necessario per le regioni a statuto speciale e in particolar modo per la regione Sardegna, considerate le ragioni in premessa, assumere le iniziative di competenza per sospendere con immediatezza l'applicazione dell'imposta municipale unica;

se non ritenga di procedere, così come richiamato in premessa, ad una nuova procedura di concertazione, costituzionalmente obbligatoria, per l'intera partita fiscale relativa alle competenze in materia;

se non ritenga di dover provvedere ad individuare immediata copertura finanziaria per il mancato gettito per l'anno 2012 a favore degli enti locali della Sardegna anche alla luce della mancata applicazione, disposta anche con sentenza della Corte costituzionale, dell'articolo 8 dello statuto nella parte dei trasferimenti di tributi, e in considerazione del fatto che risultano già in carico alla regione Sardegna oneri aggiuntivi come l'intero costo della sanità e della continuità territoriale;

se non si ritenga, alla luce delle precise indicazioni comunitarie, di dover esentare le regioni insulari e/o ultraperiferiche da un ulteriore aggravio che va a sommarsi al già pesantissimo divario legato proprio all'insularità;

se non ritenga di dover adottare o proporre iniziative che esentino dal pagamento dell'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, con particolare riferimento a quelli dislocati in aree svantaggiate;

se non ritenga necessario rivedere il meccanismo di calcolo relativo ai terreni condotti dagli agricoltori, in considerazione delle peculiarità del specifiche regole fiscali;

se non ritenga indispensabile e urgente l'immediata apertura di un confronto, Governo-regioni, volto ad individuare criteri alternativi di applicazione dell'imposta municipale unica senza pregiudicare la sussistenza del settore agricolo italiano e quello sardo in particolar modo. (5-06949)