ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06847

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 631 del 14/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MENIA ROBERTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 14/05/2012
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2012
Resoconto DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 06/06/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/05/2012

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

SVOLTO IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06847
presentata da
ROBERTO MENIA
lunedì 14 maggio 2012, seduta n.631

MENIA e DI BIAGIO. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

la fattispecie professionale e contrattuale entro cui ricadono i dipendenti del Ministero degli Affari esteri cosiddetti a contratto locale risulta essere atipica, stante la peculiarità della posizione giuridica e fattuale delineata al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

la giurisdizione in materia di applicazione del contratto per i citati impiegati è stata riconosciuta dal decreto legislativo n. 103 del 2000 - che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 - al foro locale modificando l'articolo 154 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che recita che «i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale. Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo»;

l'opacità normativa che attualmente continua a condizionare la fattispecie professionale degli impiegati di cui sopra ha alimentato l'avvicendarsi di molteplici contenziosi tra la categoria degli impiegati a legge locale e l'amministrazione in materia di applicazione delle condizioni contrattuali: tali criticità, tra l'altro, stanno rivelando la debolezza normativa di quanto tracciato dal nostro ordinamento in materia;

sebbene - nell'ambito delle controversie citate - il ricorrente identificato nell'impiegato a legge locale del Ministero degli affari esteri invochi la giurisdizione italiana in materia, il Ministro degli affari esteri - come parte resistente - appellandosi all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 dichiara la carenza di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo come competente a decidere quello locale;

nello specifico la camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione in diverse pronunce, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano - nei casi di contenzioso tra impiegati a legge locale e amministrazione centrale del Ministro degli affari esteri - rimettendo la causa al tribunale italiano, superando, di fatto, quanto tracciato nel citato articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967;

nello specifico il giudice ha evidenziato, in una delle sentenze suindicate, [la sentenza della Corte di Cassazione del 12 aprile 2012 (Rg.18876/2011)] che il difetto di giurisdizione del giudice italiano - invocato dal Ministro per gli affari esteri - non avrebbe potuto essere fondato sul presupposto dell'applicabilità dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 in considerazione del fatto che la norma contiene una clausola di salvaguardia - identificata nel richiamo alle norme di diritto internazionale e altro - rispetto alle quali la deroga della giurisdizione in favore del giudice straniero ha carattere residuale e sussidiario;

ulteriori sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite civili, come quella del 15 novembre 2011 (Rg.26562/2010 cron. 25671/2011) veniva definitivamente affossata ogni possibilità applicativa dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 in ogni contenzioso che si dovesse stabilire tra un impiegato a legge locale e Ministero degli affari esteri;

alle pronunce suindicate è opportuno aggiungere le sentenze - succedutesi nel tempo - del giudice del lavoro del tribunale di Roma che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano, nelle controversie relative ad un rapporto di lavoro tra cittadini italiani e pubblica amministrazione, sebbene con contratto stipulato oltre confine;

in una delle suindicata sentenza (sentenza n. 5579/2011 del Tribunale di Roma nella causa n. 8376/2010) il Ministero degli affari esteri è stato condannato al pagamento di ulteriori differenze retributive in favore di una ricorrente a legge locale in quanto il giudice adito evidenziava che la clausola contrattuale (richiamante il citato articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967) lascia fermo quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale e generale e convenzionale, poiché ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia con la conseguenza che le controversie relative ad un rapporto di lavoro intercorso tra un cittadino italiano e una pubblica amministrazione centrale italiana non possono ritenersi sottratte alla cognizione del giudice italiano solo per essere stati all'estero stipulati i relativi contratti e svolti i relativi rapporti;

stando a quanto evidenziato in premessa ne emerge in maniera palese un paradosso normativo, confermato e reiterato dal portato delle sentenze citate, tale da condizione eventualmente al superamento dei vincoli tracciati in capo alla categoria dei lavoratori del Ministero degli affari esteri a contratto locale, dalla normativa suindicata in materia;

sussistendo - sulla base di quanto evidenziato - un conflitto di giurisdizione, la citata decisione della Corte di Cassazione rappresenta un precedente vincolante;

le sentenze - tutte a favore dei ricorrenti - determinano un costo non trascurabile in capo all'Amministrazione, chiamata a determinati risarcimenti o pagamenti a vario titolo a favore dei ricorrenti, oltre che un'impasse operativa che certamente poco giova all'amministrazione medesima -:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di rettificare la normativa vigente in materia di disciplina contrattuale del personale a contratto impiegato presso le rappresentanze diplomatiche, consolari e degli istituti italiani di cultura nel mondo, ormai obsoleta alla luce delle citate pronunce giurisprudenziali e quale ridefinizione del quadro normativo si intenda promuovere al fine di evitare in futuro inutili quanto costosi ricorsi in tribunale dal parte del suddetto personale. (5-06847)