ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06774

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15209
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/05/2012
Stato iter:
20/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/06/2012
Resoconto MAZZAMUTO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 20/06/2012
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/05/2012

DISCUSSIONE IL 20/06/2012

SVOLTO IL 20/06/2012

CONCLUSO IL 20/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06774
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:


il signor Luigi Lainà sta scontando una pena definitiva nel carcere romano di Regina Coeli (fine pena al 2024) e risulta ancora giudicabile per due rapine e un'evasione, reati per i quali il suo difensore di fiducia, avvocato Laura Barberio ha chiesto la revoca della misura cautelare prima al giudice per le indagini preliminari, dottoressa Anna Maria Fattori, e poi al tribunale del riesame; richieste che in entrambi i casi sono state rigettate;


il detenuto Lainà presenta un quadro clinico estremamente serio e soffre di condizioni di salute davvero precarie. Ed invero nella istanza di sostituzione della misura cautelare che il difensore del detenuto ha rivolto al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, si legge quanto segue: « (...) Il signore Lainà al mese di dicembre 2011 presenta gravissime patologie che stanno peggiorando il suo già compromesso quadro clinico e mettendo a serio rischio la vita del detenuto nella struttura carceraria. Il Lainà risulta affetto da: a) Epatopatia cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con varici esofagee complicanti; b) Insufficienza polmonare da enfisema cronico; c) Grave forma di anoressia; d) Gravissimo deperimento organico che lo ha portato dagli iniziali 50 chilogrammi agli attuali 36 chilogrammi nel periodo dei sei mesi di detenzione, con ipotrofia agli arti inferiori e impossibilità alla deambulazione e alla stazione eretta; e) Diabete mellito tipo 2; f) insufficienza renale (ipercreatininemia); g) in soggetto con gravi disturbi di personalità con reazioni di tipo maniaco-depressivo con manifestazioni autolesionistiche anche molto gravi. Si evidenzia che le condizioni di salute così accertate sono invalidanti e non guaribili; in particolare le varici esofagee, che allo stato non permettono ulteriori gastroscopie, sono una delle cause più frequenti di decesso. Nel mese di dicembre 2011 si verificavano altresì episodi critici. Si precisa altresì che il peggioramento progressivo delle condizioni di salute del Lainà è avvenuto durante il periodo di detenzione carceraria, che ha inciso negativamente, aggravandolo notevolmente, sul suo quadro clinico. Tra l'altro, nel corso dei sei mesi di detenzione (dal peso all'ingresso del carcere (6 giugno 2011) di 50 chilogrammi a quello di 36 chilogrammi al 20 dicembre 2011) il Lainà ha perso oltre 1/4 del suo peso corporeo. La situazione patologica del Lainà di inguaribilità e gravissima infermità fisica lo rende pertanto incompatibile con il sistema carcerario, rendendosi necessario permettergli almeno di poter ricevere cure adeguate e trattamenti più efficaci e personalizzati con l'aiuto e il sostegno affettivo dei familiari così come previsto dall'articolo 275 comma 4-bis c.p.p. (...)»;


il predetto quadro clinico - ben illustrato dalla relazione del consulente tecnico di parte, professore Cappelli, non è mai stato preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari e/o dal tribunale del riesame in quanto nel corso del procedimento cautelare svoltosi innanzi al giudice per le indagini preliminari, dottoressa Anna Maria Fattori, l'istituto di pena di Rebibbia ha trasmesso singolarmente, a parere degli interroganti, all'organo giudicante solo relazioni negative di polizia penitenziaria in cui si evidenziava che il signore Lainà fosse un simulatore e che le sue condizioni di salute fossero dovute principalmente al suo sciopero della fame. Al contrario, dal diario clinico emerge invece che i medici di reparto hanno ben riportato tutte le patologie di cui è affetto il signore Lainà (difficilmente simulabili attesa l'elevata carica virale e le crisi con perdite di sangue), nonché la grave forma psichica a causa della quale quest'ultimo è portato a compiere gesti autolesionistici;


sempre dalla relazione del consulente tecnico di parte del signore Luigi Lainà, professore Cappelli, si evidenzia come: a) le varici esofagee necessitino di stretto monitoraggio; b) il farmaco per l'epatite c (interferone) debba essere somministrato al detenuto sotto stretto controllo clinico; c) il detenuto debba essere sottoposto ad una analisi urgentissima, atteso che sul medesimo è stata recentemente riscontrata la presenza di un «angioma» senza che ne sia stato possibile specificarne la natura;


per tutti questi motivi, inoltre, il signore Luigi Lainà sta continuando lo sciopero della fame per protestare contro quella che lui considera una ingiusta detenzione aggravando anche i gesti autolesionistici;


gli stessi medici di Regina Coeli, con relazione del 30 gennaio 2012, sostengono che il detenuto Luigi Lainà, a causa delle sue condizioni di salute, non è gestibile nell'ambiente carcerario;


il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare di diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;


l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sancisce una rigorosa disciplina in ordine alle modalità ed ai requisiti del servizio sanitario di ogni istituto di pena, prescrivendo tra l'altro che «ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti (...) in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura»;


la recente sentenza della Corte di cassazione n. 46479/2011, del 14 dicembre 2011 ha evidenziato, fra l'altro, come «il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture»;


è necessario un intervento urgente al fine di verificare le reali condizioni di salute del detenuto in questione, affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni, per garantire che l'espiazione della pena non si traduca di fatto in un'illegittima violazione dei diritti umani fondamentali, secondo modalità tali peraltro da pregiudicarne irreversibilmente le condizioni psico-fisiche, già gravemente compromesse -:


se non intenda promuovere ogni accertamento di competenza, anche attraverso un'ispezione ministeriale, in rapporto ai fatti esposti in premessa, e quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare il diritto alla salute del signor Lainà.(5-06774)