ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06744

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14702
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06744
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


secondo quanto riportato, tra gli altri, dal quotidiano La Repubblica, il 28 gennaio 2012, un cittadino marocchino di 27 anni, con numerosi precedenti e arrestato il pomeriggio del 27 gennaio per reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale all'interno del pronto soccorso dove era stato trasportato dal 118 in stato di ubriachezza, si è suicidato il giorno stesso dell'arresto impiccandosi alla grata della porta blindata della cella ubicata all'interno della camera di sicurezza della questura di Firenze;


l'uomo, dopo essersi messo al collo una lunga striscia di tessuto ricavata dal margine della coperta in dotazione e averla legata alla grata della porta blindata, si è lasciato scivolare sul pavimento strangolandosi. Immediatamente è intervenuto anche il 118 che, dopo averne tentato a lungo la rianimazione, ne ha constatato il decesso per strangolamento;


sulla triste vicenda il Siulp fiorentino ha diramato la seguente nota: «Quanto accaduto è la chiara riprova di quanto il decreto "svuota carceri" sia assurdo ed inattuabile e di quanto, almeno la questura di Firenze, non sia in condizione di dare attuazione al provvedimento senza correre il rischio concreto che, episodi analoghi a quelli accaduti ieri sera, possano ripetersi. Quanto accaduto venerdì sera è solo la punta di un iceberg che ormai da tempo ha raggiunto dimensioni allarmanti. La fatiscenza delle strutture in uso alle forze dell'ordine a Firenze, e non solo, ha assunto livelli tali che non si riesce più ad assicurare neanche l'incolumità di chi deve essere "custodito". Non basta più ormai da tempo neanche il senso di responsabilità e di sacrificio dei lavoratori di polizia ad assicurare l'integrità fisica altrui. Inadeguatezza, abbandono, mancanza di fondi e di mezzi, sono le cause di quanto accaduto. E pensare che si volevano utilizzare proprio le celle degli uffici di Polizia per "decongestionare" le fatiscenti carceri. Una soluzione tutta italiana che preoccupa gli operatori di polizia fiorentini, perché, alla luce dei fatti, si ha la sensazione (certezza) che chi deve intervenire non abbia chiaro il quadro complessivo nel quale operano quotidianamente le forze dell'ordine a Firenze come altrove. Ora, accaduto l'irreparabile, si spera che finalmente quegli interventi da troppo tempo rimandati per liquidità, trovino finalmente realizzazione, almeno a Firenze»;


il decreto-legge n. 211 del 2011 aggiunge un nuovo comma all'articolo 558 del codice di procedura penale;


la nuova disposizione prevede il divieto di condurre l'arrestato presso la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, ovvero presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità (ricorrendo tali ipotesi, il pubblico ministero adotterà un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell'arrestato, in alternativa alla custodia, presso la sua abitazione o dimora);


inoltre l'articolo 123-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stabilisce che l'arrestato è condotto in carcere «anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscono l'utilizzo di esse»;


nelle intenzioni del Governo, le nuove disposizioni dovrebbero limitare significativamente il numero dei detenuti che attualmente vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo limitatissimi (spesso pochi giorni), atteso che, in tali casi, il fenomeno produce un notevole aggravio per l'amministrazione penitenziaria, in termini di costi e di gestione dei cosiddetti «nuovi giunti»;


a giudizio della prima firmataria del presente atto, le nuove disposizioni destano non poche perplessità, innanzitutto in quanto, su un piano generale, non sembra pertinente la giustificazione della modifica normativa per adeguare la disciplina della convalida al principio espresso dalla Corte costituzionale in ordine al minor sacrificio della libertà personale, giacché non si vede quale differenza - sul piano della lesione del bene rappresentato dalla libertà personale - intercorra tra la custodia in carcere e quella presso una camera di detenzione di una stazione dei carabinieri o di un commissariato di polizia;


peraltro la nuova disciplina, per come è stata congegnata, segna un certo qual arretramento delle garanzie per le persone arrestate, poiché la permanenza in carcere prevede che la persona arrestata fruisca di un'assistenza qualificata sotto il profilo dell'accoglienza (effettuato da personale specificamente preparato); della gestione di eventuali problematiche personali (che possono essere gestite dal personale civile dell'area educativa) e sanitarie (anche con riferimento a eventuali problematiche acute di tossicodipendenza);


detto altrimenti, è evidente che una professionalità specifica nel settore dell'accoglienza e gestione di persone detenute non appartiene alle Forze dell'ordine, il cui personale potrebbe trovarsi in grave difficoltà a gestire situazioni critiche ed esposto alle conseguenti responsabilità in caso di episodi critici, basti pensare al suicidio del cittadino marocchino avvenuto all'interno della camera di sicurezza della questura di Firenze;


prima di adottare la normativa in questione, occorreva prendere in considerazione l'attuale situazione della logistica e del personale (già oggi molte stazioni dei carabinieri, ad esempio, rimangono prive di personale nelle ore notturne per ridurre i costi di gestione) e far precedere la nuova disciplina dal monitoraggio sui costi degli interventi necessari a mettere a norma le strutture delle forze dell'ordine che dovrebbero ospitare i soggetti custoditi;


secondo il comitato di prevenzione contro la tortura del Consiglio d'Europa, una cella di polizia può essere adibita alla custodia per poche ore di una singola persona arrestata purché abbia le seguenti dimensioni: 7 metri quadrati di grandezza, 2 metri o più di distanza tra le pareti e 2 metri e mezzo tra il pavimento e il soffitto -:


se risultasse nel caso di specie siano state valutate - dalle forze dell'ordine e/o dal magistrato inquirente titolare delle indagini - le condizioni di salute della persona arrestata - uomo arrestato al pronto soccorso e in evidente stato di ubriachezza - al fine di una sua custodia presso un luogo alternativo alla camera di sicurezza;


quanto fosse grande la cella di sicurezza all'interno della quale l'uomo si è impiccato;


se la cella di sicurezza in questione godesse di illuminazione (in particolare di luce naturale) e aerazione adeguata; se la stessa fosse attrezzata con mezzi di appoggio (per esempio sedie fisse o panche) e se nella stessa vi fosse un materasso e coperte pulite;


se la persona morta suicida abbia potuto avere accesso ad un legale fin dalle fasi immediatamente successive all'arresto e quando il suo legale sia stato informato dell'arresto dalle forze dell'ordine;


se l'uomo avesse dei parenti e se questi siano stati informati dell'avvenuto arresto;


se l'uomo assumesse dei farmaci, se il medesimo fosse un alcolizzato cronico e se sia stato visitato da un medico durante le ore trascorse all'interno della cella di sicurezza;


se non si ritenga opportuno distribuire sistematicamente uno stampato alle forze dell'ordine con l'elenco chiaro dei diritti che spettano alle persone detenute dalla polizia fin dall'inizio della loro custodia;


se prima dell'emanazione del decreto legge n. 221 del 2011 il Governo abbia preso in considerazione l'attuale situazione della logistica e del personale delle forze dell'ordine, il tutto facendo precedere l'emanazione della nuova disciplina dal monitoraggio sui costi degli interventi necessari a mettere a norma le strutture delle forze dell'ordine che dovrebbero ospitare i soggetti custoditi;


se non intenda avviare un programma urgente di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione delle camere di sicurezza all'interno delle quali dovranno essere custodite le persone arrestate in flagranza di reato prima della convalida dell'arresto;


se il Governo non intenda assumere iniziative di carattere normativo al fine di estendere l'esercizio del potere ispettivo di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario anche alle camere di sicurezza ubicate all'interno delle caserme dei carabinieri, dei commissariati di polizia e delle tenenze della Guardia di finanza.
(5-06744)