ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14618
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/05/2012
Stato iter:
07/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2012
Resoconto MAZZAMUTO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 07/06/2012
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/05/2012

DISCUSSIONE IL 07/06/2012

SVOLTO IL 07/06/2012

CONCLUSO IL 07/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06740
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:


sul sito http://www.informacarcere.it/modulo.php?livello=4&IDT=2145 la prima firmataria del presente atto ha potuto leggere il diario quotidiano del detenuto nel carcere di Spoleto Carmelo Musumeci;


nella pagina del 17 gennaio 2012 è scritto: «Oggi, dopo cinque anni di richieste di colloquio, mi ha chiamato il magistrato di sorveglianza (dottoressa Ilaria Grazia Manganaro) e mi è sembrata una presa in giro. Sono un prigioniero con il cuore libero e ho detto al magistrato di sorveglianza quello che pensavo: "La mia prima richiesta d'incontrarla risale a cinque anni fa... la legge le impone d'incontrare i detenuti periodicamente, lei non lo fa... alcuni detenuti non la incontrano da dieci anni... per questo motivo non ho alcuna fiducia in questo magistrato di sorveglianza, perché la legalità prima di pretenderla va data". Le ho augurato buon lavoro e me ne sono andato. Se un "buono" pensa che non è cattivo si convince di non esserlo, ma se un cattivo come me ha il coraggio di dirglielo forse si ricrederà. Questa volta il mio cuore è stato d'accordo con me di avere detto al magistrato di sorveglianza quello che pensavo e mi ha fatto i complimenti. Spero che me li faccia anche il mio angelo sic!»;


l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 prevede che «Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati»;


il 1° comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 prevede altresì che «Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. (...)»;


l'interrogante aveva già evidenziato con le interrogazioni n. 4-12707 e 4-13309 problemi segnalati dai detenuti nei rapporti con l'ufficio di sorveglianza di Spoleto;


l'interrogante ha raccolto numerose lamentele, soprattutto per quanto riguarda la frequenza delle visite della dottoressa Manganaro;


come previsto dal già citato comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 «(...) Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate» -:


se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se corrisponda al vero che il magistrato di sorveglianza di Spoleto, dottoressa Manganaro, non abbia ritenuto di visitare, anche per anni, detenuti del carcere di Spoleto che avanzino richiesta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;


se ritenga di appurare, attraverso la visione degli appositi registri, quante siano state le visite effettuate presso il carcere di Spoleto dalla dottoressa Manganaro, anche in rapporto a quelle di altri colleghi;


se, dopo le opportune verifiche, intenda intervenire nella questione rappresentata e in che modo. (5-06740)