BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
sul sito http://www.informacarcere.it/modulo.php?livello=4&IDT=2145 la prima firmataria del presente atto ha potuto leggere il diario quotidiano del detenuto nel carcere di Spoleto Carmelo Musumeci;
nella pagina del 17 gennaio 2012 è scritto: «Oggi, dopo cinque anni di richieste di colloquio, mi ha chiamato il magistrato di sorveglianza (dottoressa Ilaria Grazia Manganaro) e mi è sembrata una presa in giro. Sono un prigioniero con il cuore libero e ho detto al magistrato di sorveglianza quello che pensavo: "La mia prima richiesta d'incontrarla risale a cinque anni fa... la legge le impone d'incontrare i detenuti periodicamente, lei non lo fa... alcuni detenuti non la incontrano da dieci anni... per questo motivo non ho alcuna fiducia in questo magistrato di sorveglianza, perché la legalità prima di pretenderla va data". Le ho augurato buon lavoro e me ne sono andato. Se un "buono" pensa che non è cattivo si convince di non esserlo, ma se un cattivo come me ha il coraggio di dirglielo forse si ricrederà. Questa volta il mio cuore è stato d'accordo con me di avere detto al magistrato di sorveglianza quello che pensavo e mi ha fatto i complimenti. Spero che me li faccia anche il mio angelo sic!»;
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 prevede che «Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati»;
il 1° comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 prevede altresì che «Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. (...)»;
l'interrogante aveva già evidenziato con le interrogazioni n. 4-12707 e 4-13309 problemi segnalati dai detenuti nei rapporti con l'ufficio di sorveglianza di Spoleto;
l'interrogante ha raccolto numerose lamentele, soprattutto per quanto riguarda la frequenza delle visite della dottoressa Manganaro;
come previsto dal già citato comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 «(...) Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate» -:
se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se corrisponda al vero che il magistrato di sorveglianza di Spoleto, dottoressa Manganaro, non abbia ritenuto di visitare, anche per anni, detenuti del carcere di Spoleto che avanzino richiesta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
se ritenga di appurare, attraverso la visione degli appositi registri, quante siano state le visite effettuate presso il carcere di Spoleto dalla dottoressa Manganaro, anche in rapporto a quelle di altri colleghi;
se, dopo le opportune verifiche, intenda intervenire nella questione rappresentata e in che modo. (5-06740)