ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06706

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCANDEREBECH DEODATO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06706
presentata da
DEODATO SCANDEREBECH
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

SCANDEREBECH. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, è intervenuto in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo, altresì, quale termine per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e comunali alla nuova disciplina, il 1o gennaio 2012;

l'articolo 35, al comma 6, infatti, ha aggiunto un'ulteriore lettera d-bis), all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per cui «ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, [...], le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:[...] "d-bis) in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte"»;

il recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, intervenendo nuovamente sulla materia, ha inteso realizzare una piena ed omogenea liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, eliminando qualsiasi vincolo;

il comma 1 dell'articolo 31, infatti, modificando l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ha fatto venir meno entrambe le condizioni poste dal precedente decreto legge n. 98 del 2011: la liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura, quindi, diviene permanente, e non più solo sperimentale, e, soprattutto, vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte;

il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e, quindi, quello di massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche (ivi compresi tutti gli esercizi commerciali) tuttavia, sono stati, per così dire, mitigati, dalla possibilità di porre vincoli e restrizioni, anche se limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale connessi principalmente alla tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza del patrimonio artistico-culturale, dell'ordine pubblico e, comunque, nel rigoroso rispetto dei principi di necessità proporzionalità e non discriminazione (articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

in quest'ottica, è evidente che, solo dopo un attento e capillare monitoraggio delle singole realtà territoriali, eventuali misure di limitazione o di condizionamento dell'esercizio delle attività economiche (anche in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali), potranno, di fatto, essere considerate lecite in quanto rispondenti ai sopra esposti principi e, quindi, introdotte previo un adeguato bilanciamento degli interessi complessivamente coinvolti;

le citate disposizioni sono adottate in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - sancendo, così, la prevalenza della legge statale sulle previgenti legislazioni regionali - ed, inoltre, non intervengono sulla previsione di un termine di adeguamento, per cui sono da ritenere di immediata applicazione;

a fronte dei ricorsi presentati alla Corte costituzionale da parte di alcune regioni, si registrano numerose resistenze da parte di molti amministratori locali nel recepire ed attuare a pieno lo spirito «liberalizzatore» del legislatore;

in particolare, a quanto risulta all'interrogante, l'amministrazione comunale di Torino intende mantenere valida una delibera di giunta del 9 marzo 2010, avente ad oggetto il programma di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici nel periodo estivo (relativamente al Turno C di apertura obbligatoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - coincidente con il periodo dal 6 agosto al 18 agosto 2012);

nella delibera viene richiamato sia l'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 che, al comma 3, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce che «il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge», sia l'articolo 21, comma 10, del regolamento della città di Torino, che, per la disciplina dell'attività di somministrazione e bevande, prevede che durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minino di apertura non deve essere inferiore ad ore sei;

dalla delibera risulta che: il comune di Torino, in applicazione della previgente normativa, adottava a seguito di incontri con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, una programmazione sperimentale triennale composta da turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei mesi estivi in quanto, in base alle attuali abitudini della popolazione residente, in tale periodo molte persone restano in città ed inoltre il territorio cittadino è anche meta di turisti (delibera della giunta comunale del 20 marzo 2007);

per tali ragioni, considerati, altresì, gli indubbi risultati positivi, si è deciso di confermare anche per il futuro la decisione di prevedere turni di apertura obbligatoria degli esercizi pubblici nei mesi estivi ed, in seguito ad incontri tenuti con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, si è convenuto di definire che il periodo in cui appare necessario programmare l'apertura degli esercizi pubblici corrisponde alle due settimane centrali di agosto, atteso che nel mese di luglio non si sono mai riscontrate criticità nella copertura del servizio;

anche alla luce della circolare della regione Piemonte Prot. n. 3096/DB0500 del 7 marzo 2012, la quale, tra l'altro, «nel ribadire che le scelte comunali per le individuazione di disposizioni di limitazione necessitano sempre di rigorosa motivazione in merito all'interesse pubblico perseguito» precisa che «non possono mai costituire motivo imperativo di interesse generale ragioni di tipo economico fondate sulla presunta relazione fra domanda e offerta o sulla saturazione della rete per eccesso di offerta, né sulla troppo bassa redditività degli esercizi commerciali», è opportuno chiarire, in maniera definitiva ed inequivocabile, se la predetta delibera comunale possa mantenere ancora la sua validità o se piuttosto, alla luce della nuova normativa, non sia doveroso, oltre che opportuno, per l'amministrazione comunale di Torino riconsiderare l'intera questione anche previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le principali associazioni dei consumatori -:

se il Ministro stia esercitando un monitoraggio sull'attuazione della normativa citata in premessa.(5-06706)