DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
in virtù dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002-2005, riconfermato nel contratto collettivo nazionale di lavoro 2010, gli insegnanti del comparto alta formazione artistica e musicale hanno diritto ad usufruire di un anno sabbatico per la realizzazione di progetti e per porre in essere periodi di studio;
a numerosi docenti che avevano chiesto alla direzione e al consiglio accademico un anno sabbatico e ai quali il permesso era stato concesso dagli organi competenti a valutare il progetto di ricerca, detto permesso è stato revocato dalla direzione dell'accademia a seguito di una circolare applicativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca AFAM n. 6372 del 15 novembre 2011 del direttore generale Bruno Civello che ha interpretato in questi termini la legge n. 183, del 2011, articolo 4 comma 75, di fatto modificando retroattivamente diritti acquisiti;
la conseguenza di queste scelte pare all'interrogante porti inevitabilmente ad una «secondarizzazione» delle figure docenti delle accademie e dei conservatori, togliendo loro gli spazi necessari della ricerca, unico collegamento con la docenza universitaria, dove è stato preservato l'istituto annuale del sabbatico;
se la motivazione, come sembra, è legata al risparmio della spesa pubblica, era sufficiente imporne il contenimento per la didattica sostitutiva;
così la circolare sopra menzionata si configura piuttosto come un ulteriore tappa di delegittimazione di un comparto dell'alta formazione artistica e musicale che ha sempre sofferto per la mancanza di un'organica riforma che le conferisca la dignità di istruzione post diploma. La conseguenza di ciò è la mancata attuazione della legge n. 508 i cui regolamenti attuativi, mai scritti dal 1999, sono ancora in fase di ultimazione a 13 anni dall'approvazione della legge, sostituiti da disposizioni amministrative ad avviso dell'interrogante disorganiche e non coerenti con lo spirito della stessa legge n. 508;
inoltre, la revoca retroattiva di un istituto giuridico quale l'anno sabbatico da parte della direzione AFAM, espone l'amministrazione al rischio di contenziosi che potrebbero vedere l'amministrazione stessa soccombente e che, di conseguenza, porterebbero un ulteriore aggravio per le casse statali -:
se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno modificare la circolare del novembre 2011 per quanto attiene la fruizione dell'anno sabbatico e consentire ai docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale che ne fanno richiesta di poter usufruire dell'anno sabbatico, importante strumento di formazione, ricerca e sviluppo per il comparto dell'alta formazione artistica e musicale.(5-06565)