GNECCHI, CODURELLI, DAMIANO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, GATTI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, MIGLIOLI, SCHIRRU, SANTAGATA, BOBBA, BOCCUZZI, RUBINATO e FRONER. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 201 del 2011 - manovra Salva Italia - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si è intervenuti sul sistema pensionistico modificando in modo significativo, i requisiti di accesso alla pensione a partire dal 10 gennaio 2012;
per quanto attiene la pensione di vecchiaia, l'INPS nella circolare n. 35 del 2012, nel definire in 20 anni il requisito minimo di contribuzione, non fa più alcun riferimento a quei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 avevano maturato 15 anni di contribuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, i 15 anni rimanevano cristallizzati come requisito contributivo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, così come l'essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima di quella data, si sottolinea che la suddetta norma non risulta abrogata dal decreto-legge n. 201 del 2011;
non riconoscere la cristallizzazione del requisito contributivo previsto dal decreto legislativo n.503 del 1992, pone un'evidente ulteriore penalizzazione per gli uomini e le donne, ma per queste ultime in particolare, soprattutto qualora non abbiano richiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, perché per poter accedere alla pensione di vecchiaia, dovranno non solo avere il requisito dell'età, ulteriormente elevato con la manovra «salva Italia», ma anche versare altri cinque anni di contribuzione per raggiungere il requisito dei 20 anni, oltretutto senza saperlo, avendo avuto sempre rassicurazioni dall'INPS e dai patronati che i 15 anni già «conquistati» fossero sufficienti;
si crea inoltre un'ulteriore situazione di mancanza di equità, perché chi al 31 dicembre 1992 non aveva ancor maturato 15 anni di contributi, che era il requisito previsto, ha sicuramente fatto domanda di prosecuzione volontaria, chi aveva già 15 e/o poco più, avendo la tranquillità di essere tutelato/a dal decreto legislativo n. 503 del 1992 non ha fatto domanda, lo stesso decreto-legge n. 201 del 2011, ha ancora mantenuto i requisiti previgenti per chi abbia avuto l'autorizzazione alla volontaria prima del 4 dicembre 2011, si crea quindi un'ulteriore disparità, oltre a tutto il possibile contenzioso di interpretazione tra i diversi blocchi normativi che si son susseguiti dal 1992 a oggi;
nello specifico trattasi di donne e uomini inoccupati da molti anni, soprattutto nel settore privato, senza alcuna forma di reddito, con scarsissime o nessuna possibilità di rientrare nel mercato del lavoro e che attendevano di maturare il precedente requisito per la pensione di vecchiaia - 60/65 anni - per poter godere della pensione;
le circolari attuative emanate dagli enti previdenziali sembrano andare oltre il testo del decreto-legge n. 201 del 2011;
dalle premesse di cui sopra appare oltremodo evidente che non si può continuare a mettere mano al sistema previdenziale in modo frettoloso e scoordinato, senza mantenere le deroghe delle previgenti disposizioni, mai abrogate e senza alcuna verifica sull'impatto reale delle nuove norme, sulla vita di migliaia di cittadini -:
se il Ministro interrogato intenda promuovere la modifica delle circolari interpretative in applicazione del decreto-legge n. 201 del 2011, affinché si riconoscano i requisiti già maturati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 503, visto che la suddetta norma è stata abrogata.
(5-06533)