ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06508

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 613 del 28/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARGIOTTA SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/03/2012
Stato iter:
12/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/07/2012
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/03/2012

DISCUSSIONE IL 12/07/2012

SVOLTO IL 12/07/2012

CONCLUSO IL 12/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06508
presentata da
SALVATORE MARGIOTTA
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613

MARGIOTTA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

la decadenza delle proroghe all'intramoenia allargata anticipata dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 al prossimo 30 giugno 2012, è relativa originariamente al punto 10 del comma 2 dell'articolo 15-quinquies della legge n. 502 del 1992 (fermo restando: 1) per l'attività libero professionale in regime, di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000; 2) per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali);

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183) richiama chiaramente tale punto 10 del comma 2 dell'articolo 15-quinquies della legge n. 502 del 1992 nel seguente comma dell'articolo 22-bis testualmente riportato «articolo 22-bis. Legge 4 agosto 2006, n. 248. "Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria" comma 2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007";

tale punto veniva nuovamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 120 del 2007, poi prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che fissava la scadenza della proroga al 31 dicembre 2012;

altra tipologia di libera professione invece espressa dal comma 2, lettera c), dell'articolo 15-quinquies della legge n. 502 del 1992 che stabilisce nell'ambito delle tipologie di attività libero professionale «la possibilità di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture». Questo punto non ha mai subito modifiche. Difatti, le strutture private autorizzate e non accreditate, convenzionate con aziende ospedaliere o Asl per lo svolgimento della libera professione non hanno mai risentito delle proroghe adottate dal 2003 ad oggi -:

se il Governo intenda emanare una circolare interpretativa che chiarisca che le strutture private autorizzate e non accreditate che hanno convenzioni con aziende ospedaliere o Asl per consentire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio della libera professione attraverso la partecipazione a proventi di attività (convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera c) della legge n. 502 del 30 dicembre 1992) possono continuare a considerarsi estranee alle disposizioni di proroga sopra citate. (5-06508)