ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06500

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 612 del 27/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 27/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/03/2012
Stato iter:
28/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/03/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/03/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/03/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/03/2012

SVOLTO IL 28/03/2012

CONCLUSO IL 28/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06500
presentata da
ANGELO CERA
martedì 27 marzo 2012, seduta n.612

CERA e CICCANTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono state istituite le agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia delle entrate;

l'articolo 66 decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto che le agenzie fiscali sono regolate dal predetto decreto legislativo e dai rispettivi statuti e che l'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne che si conformano a criteri di economia ed efficienza;

ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione «Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» e ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione»;

l'Agenzia delle entrate, in data 30 novembre 2000, ha emanato il proprio Regolamento di amministrazione, in forza del quale, all'articolo 12 rubricato: «Accesso alla dirigenza» è così stabilito: «L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93»; a tale previsione fa da contraltare l'articolo 24, rubricato «Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali»; ai sensi del quale, «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010»;

in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'Agenzia può quindi stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;

le deroghe al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso devono pertanto essere delimitate e sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie» esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle;

la Dirstat, il sindacato dei direttivi e dei dirigenti pubblici, ha diffidato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in quanto ritiene che quest'ultima, dal momento della sua costituzione, proceda al conferimento di incarichi dirigenziali disattendendo i principi costituzionali e normativi di uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché le disposizioni che prevedono l'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante regolari procedure concorsuali;

secondo il sindacato, il conferimento dell'incarico dirigenziale, previsto in casi eccezionali, e in via del tutto provvisoria, sarebbe diventato prassi prevalente, alterando le nome regolamentari che statuiscono, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico temporaneo, l'indizione dei regolare concorso;

quanto rilevato si evince in modo inequivocabile dalla delibera n. 55 del 2009, di modifica all'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, con la quale l'Agenzia delle entrate ha ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze la proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di un ulteriore anno (dicembre 2010), senza tuttavia supportare tale decisione con congrue e valide motivazioni;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, ha negato la costituzionalità di «una dirigenza di fiducia» e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti;

attualmente presso l'Agenzia delle entrate le posizioni dirigenziali conferite (reggenze), senza aver posto in essere le regolari procedure concorsuali previste da leggi e regolamenti, sarebbero circa 700, selezionate secondo criteri discrezionali e a volte privi dei requisiti richiesti e addirittura del prescritto diploma di laurea, disattendendo le statuizioni della Corte di Cassazione relative al rispetto delle disposizioni normative sulla trasparenza e l'imparzialità delle procedure, dando per scontato il diploma di laurea;

è stato indetto da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, su autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale organo controllore ad essa sovraordinato, in data 29 ottobre 2010, un nuovo concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia, con criteri ad avviso degli interpellanti poco chiari, in modo particolare per quanto attiene la valutazione dei titoli di servizio, ed in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia e, in definitiva, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

il concorso bandito, oggetto di diffida da parte della Dirstat, ha infatti disatteso lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità al 31 dicembre 2010 e la recente sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 1686 del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (TAR Lazio sentenza n. 536 del 30 gennaio 2003), che recita espressamente; «lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione» e poi ancora della sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della Corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide con atti normative;

la procedura risponde, sempre ad avviso degli interpellanti, a logiche non trasparenti e discrezionali, in quanto nel bando di concorso è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano beneficiato di funzioni dirigenziali e perché tra la pletora dei beneficiari (nessuno afferente alla graduatoria degli idonei) la maggior parte risulterebbe priva dei requisiti minimali necessari per potervi legalmente ambire;

appare evidente come la regolarità delle procedure di selezione ed avanzamento del personale costituisca un elemento cruciale per assicurare l'efficienza delle agenzie fiscale nello svolgimento delle fondamentali funzioni pubbliche ad esse assegnate -:

se non ritenga che il reclutamento dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate senza indire regolari procedure concorsuali sia in contrasto dei principi costituzionali e normativi vigenti e quali iniziative intende adottare, nei confronti della stessa Agenzia, che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già effettuati e di bandire un nuovo concorso per dirigenti, ad avviso degli interroganti in situazione di contrasto con la legislazione vigente e con la giurisprudenza consolidata, nonché con i principi di economicità ed efficienza, al fine fondamentale di garantire la piena trasparenza ed efficacia nell'operatività dell'Agenzia, la quale è chiamata a perseguire il rispetto della legalità in un settore fondamentale come quello tributario. (5-06500)