D'INCECCO, LIVIA TURCO e MIOTTO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
un decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 istituisce la «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
le tabelle sono valevoli per la valutazione dei titoli di carriera e delle specializzazioni ai fini dell'accesso alla dirigenza;
come si nota dalla lettura delle suddette tabelle, al punto 9 relativo all'area microbiologia e virologia, la tabella B delle specializzazioni equipollenti, non equipara il diploma di patologia clinica al diploma di specializzazione in microbiologia e virologia;
al punto 12 relativo all'area patologia clinica, il diploma di microbiologia e virologia risulta, invece, essere equipollente a quello di patologia clinica;
si tratta di un grave incongruenza: in virtù di essa si verifica che un dirigente medico specialista in microbiologia e virologia può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente di secondo livello di struttura complessa in patologia clinica ma un dirigente medico specialista in patologia clinica non può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente di secondo livello di struttura complessa in microbiologia e virologia;
alla tabella A del decreto, il servizio di dirigente medico in patologia clinica, al contrario del diploma di specializzazione, è equiparato al servizio di dirigente medico in microbiologia e virologia;
va sottolineato che, invece, per l'accesso alla dirigenza sanitaria di primo livello, al punto 9 della microbiologia e virologia, la patologia clinica è resa equivalente alla microbiologia e virologia, così come, questa volta coerentemente, al successivo punto 12 dell'area della patologia clinica, vi è l'equiparazione alla virologia e della microbiologia;
il caso in esame evidenzia, a parere dell'interrogante, la necessità di una revisione della normativa citata, al fine di procedere ad un'armonizzazione coerente del dettato e anche ad un allineamento con quelli che sono gli effettivi obiettivi della riforma del Sistema sanitario nazionale, vale a dire la tutela del merito, delle qualità, delle professionalità dentro un quadro coerente di rispetto per titoli ed esperienze specifiche -:
se, alla luce di quanto sopra descritto, non ritenga opportuno assumere una iniziativa per procedere, nella direzione sopra indicata, ad una modifica della disciplina contenuta nella «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 1998. (5-06470)