ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06428

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 605 del 15/03/2012
Abbinamenti
Atto 5/06409 abbinato in data 21/06/2012
Atto 5/06523 abbinato in data 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/03/2012
Stato iter:
21/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/06/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 21/06/2012
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/06/2012

DISCUSSIONE IL 21/06/2012

SVOLTO IL 21/06/2012

CONCLUSO IL 21/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06428
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
giovedì 15 marzo 2012, seduta n.605

GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative i lavoratori interessati si sono trovati, una norma retroattiva senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una lavoratrice donna:

«Sono di Milano e da oltre 39 anni lavoro presso l'Automobil Club d'Italia - Ufficio Pra di Milano ed ho mio malgrado due posizioni contributive aperte. Per 24 anni e 9 mesi ho versato all'INPS e tutti i successivi circa 15 anni all'INDPAP. Avendo optato per l'INPDAP non potei più rientrare in INPS e non accettai la ricongiunzione da INPS a INPDAP perché onerosa; mi venne detto che in base all'allora legge 322/1958 ai momento del raggiungimento della mia anzianità contributiva avrei potuto ricongiungere i miei contributi da INPDAP a INPS senza alcun problema ed onere economico, avrei goduto di una pensione inferiore, ma l'avrei avuta per la somma totale dei miei anni di lavoro. Venendo ai giorni nostri la legge 122/2010 ha stravolto tutto e mi ha gettato, come molti altri lavoratori, in uno stato d'ansia incredibile (ne sto facendo una malattia) e di forte preoccupazione. Vuoi vedere mi continuo a dire che oltre al danno anche la beffa? C'è da impazzire, credetemi! È un'ingiustizia! Nel 2012 raggiungerò i 40 anni di versamenti e quali certezze mi attendono? Sembra mi siano stati tolti tutti i diritti. Perché?»;

come risulta evidente dal caso di cui sopra, anche lavorando per quasi 40 anni con lo stesso datore di lavoro, la dipendente è costretta a ricongiungere i contributi, pagando il relativo onere -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati assumere iniziative volte a correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici. (5-06428)