PAOLINI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha previsto una delega al Governo tesa alla riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
la delega sopra richiamata prevede di ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari dei comuni capoluogo di provincia, tenendo conto di criteri quali ampiezza del territorio, numero di abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriali, tasso di criminalità organizzata;
tale amplissima discrezionalità organizzatoria attribuita alla amministrazione, ed alla apposita commissione consultiva, ha alimentato e sta alimentando le più varie ed allarmistiche voci di soppressioni di uffici giudiziari storicamente presenti anche in realtà territoriali ed economiche di significativa rilevanza, tra le quali Fano, terza città delle Marche per abitanti, che servono un circondario di circa 124.000 abitanti e significative realtà produttive ed economiche che garantiscono, da sempre, produttività ed occupazione che, complessivamente, contribuiscono al miglioramento dei conti dello Stato e non gravano sugli stessi;
ad avviso dell'interrogante, una revisione del tipo di quella in corso non può prescindere, prima di qualsiasi decisione, da un confronto sereno e aperto con i sindaci e gli avvocati dei territori eventualmente interessati alla soppressione, affinché qualsiasi decisione si intenda assumere sia ponderata alla luce di una effettiva ed approfondita conoscenza delle situazioni locali, e non sia adottata sulla base di parametri meramente numerici non di rado inidonei a rappresentare la realtà;
appare necessario che il Ministro, allo scopo di far cessare voci ed illazioni sulla effettiva situazione renda pubblico lo stato dell'arte dei lavori della commissione di cui sopra -:
se, prima di qualsiasi decisione afferente alla soppressione di uffici giudiziari non manifestamente sforniti di una attuale giustificazione funzionale nel territorio di competenza, ritenga opportuno e doveroso dare indicazione, alla commissione di cui sopra, di udire i sindaci ed i rappresentanti della avvocatura interessati e così consentire loro, e per loro tramite alle popolazioni interessate, di rappresentare le esigenze e le aspettative del territorio in ordine al «servizio giustizia». (5-06376)