VANNUCCI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comma 5-sexies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, come introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 1142, possa intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e che a tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; la medesima disposizione prevede inoltre che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare al procedimento in corso;
dall'entrata in vigore della legge molte calamità sono avvenute con conseguenti dichiarazioni dello stato di emergenza;
dopo l'entrata in vigore della legge di modifica, la prima calamità colpì la regione Marche il 1
o marzo 2011, provocando tre vittime e forti danni ad infrastrutture, famiglie ed attività produttive, stimati in circa 500 milioni di euro;
a distanza di un anno nessun aiuto è stato deliberato a favore delle aziende che hanno tentato da sole di risollevarsi con enormi problemi di accesso al credito;
non risulta attivata la procedura del comma 5-sexies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dalla legge n. 10 del 2011, che avrebbe potuto aiutare la ripresa del tessuto economico -:
quali siano le ragioni che abbiano impedito al Ministro dell'economia e delle finanze di utilizzare il Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 976 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1142 del 1966 per la regione Marche e se ad un anno di distanza tale norma sia stata attivata in altri casi, con quali procedure e con quali effetti. (5-06306)