ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06303

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 595 del 29/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 29/02/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 29/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/02/2012
Stato iter:
27/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 27/03/2012
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/02/2012

DISCUSSIONE IL 27/03/2012

SVOLTO IL 27/03/2012

CONCLUSO IL 27/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06303
presentata da
MANUELA GHIZZONI
mercoledì 29 febbraio 2012, seduta n.595

GHIZZONI, DAMIANO e GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;

in virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni - il personale di detto comparto ha iniziato l'anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1° settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici. All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1° settembre 2011) era infatti vigente il sistema delle cosiddette «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n, 247) e la eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva: in virtù di tale normativa, docenti e personale ata già nei mesi di ottobre e novembre del 2011 hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007;

successivamente a quanto descritto, è intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);

il «comparto scuola», in virtù della specificità espressa anche nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011;

nel decorso della discussione sul decreto-legge di proroga termini, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79): in esso si sottolinea sia come la riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 non abbia tenuto conto della specificità del comparto scuola - sempre espressa in apposita normativa, precedentemente richiamata - che impone al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico, sia che la riduzione delle cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento determinata dalla nuova normativa incidono negativamente sull'invecchiamento del corpo insegnate. In tal senso, l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma promossa da Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente;

nel corso dell'esame in sede parlamentare del medesimo provvedimento la Ragioneria dello Stato ha valutato in 6.000 la platea da presunti beneficiari, con una stima di 650 milioni di maggiori oneri per gli anni 2013-2016 -:

per quali motivi nella citata «riforma» non si sia tenuto conto della specificità del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1° settembre), con la conseguenza che il personale ha iniziato l'anno scolastico con la vigenza di un regime che lo vincola - unico esempio nel pubblico impiego - all'obbligo di servizio fino al termine dell'anno scolastico stesso;

quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato al fine di dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno a firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79), data l'inapplicabilità delle decorrenze della nuova normativa previdenziale contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 al ritmo dell'anno scolastico;

quale esito avranno le domande di pensionamento presentate nei mesi di ottobre e novembre 2011 dal personale della scuola secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998;

sulla base di quali elementi la ragioneria dello Stato abbia stimato in 6.000 i soggetti coinvolti, atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ipotizzato invece in 4.000 gli eventuali beneficiari. (5-06303)