ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06286

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 594 del 28/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 28/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 28/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/02/2012
Stato iter:
29/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/02/2012
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 29/02/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/02/2012
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

SVOLTO IL 29/02/2012

CONCLUSO IL 29/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06286
presentata da
FRANCESCO BARBATO
martedì 28 febbraio 2012, seduta n.594

BARBATO e MESSINA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha introdotto il regime tributario della cedolare secca sulle locazioni;

in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 stabilisce che la registrazione tardiva del contratto di locazione degli immobili ad uso abitativo «comunque stipulati» comporta la conseguenza che il canone di locazione stabilito nel contratto viene fissato in misura pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto stesso viene stabilita ex lege in quattro anni, a partire dalla data di registrazione, rinnovabile tacitamente per altri quattro;

in termini economici la norma del citato comma 8 determina un notevole risparmio per gli inquilini, nel caso i contratti non siano registrati entro i termini di legge, ed assicura che il contratto sia convertito in uno di durata pari a quattro anni più quattro;

sussistono dubbi sull'applicabilità della norma prevista dal predetto comma 8 ai contratti di locazione stipulati in forma soltanto verbale, dal momento che le disposizioni sulla cedolare secca non hanno modificato l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale stabilisce che i contratti di locazione siano stipulati in forma scritta, a pena di nullità;

pertanto, nonostante il comma 8 utilizzi l'espressione «comunque stipulati», la previsione ivi contenuta non dovrebbe potersi applicare ai contratti di locazione conclusi solo verbalmente;

tuttavia, da diversi mesi alcune associazioni stanno invitando gli inquilini ad avvantaggiarsi dei benefici previsti dalla disciplinare sulla cedolare secca anche nei casi in cui il contratto non registrato non abbia la forma scritta, fornendo all'Agenzia delle entrate prova dell'esistenza della locazione in corso;

questa situazione potrebbe, peraltro, rivelarsi potenzialmente dannosa per decine di migliaia di inquilini che hanno un contratto solo verbale, in quanto se, nell'immediato, potrebbero anche riuscire ad ottenere l'applicazione della suddetta disciplina, potrebbero successivamente risultare soccombenti a seguito di un'azione legale intentata dal proprietario dell'immobile, con la conseguenza di dover sopportare spese ulteriori;

in tale contesto appare evidente l'esigenza di fare chiarezza circa tutti i risvolti applicativi del nuovo regime tributario della cedolare secca -:

nel quadro dell'attuazione della disciplina tributaria della cedolare secca, se la norma di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 si possa applicare anche ai contratti di locazione conclusi in forma verbale. (5-06286)