BARBATO e MESSINA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha introdotto il regime tributario della cedolare secca sulle locazioni;
in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 stabilisce che la registrazione tardiva del contratto di locazione degli immobili ad uso abitativo «comunque stipulati» comporta la conseguenza che il canone di locazione stabilito nel contratto viene fissato in misura pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto stesso viene stabilita ex lege in quattro anni, a partire dalla data di registrazione, rinnovabile tacitamente per altri quattro;
in termini economici la norma del citato comma 8 determina un notevole risparmio per gli inquilini, nel caso i contratti non siano registrati entro i termini di legge, ed assicura che il contratto sia convertito in uno di durata pari a quattro anni più quattro;
sussistono dubbi sull'applicabilità della norma prevista dal predetto comma 8 ai contratti di locazione stipulati in forma soltanto verbale, dal momento che le disposizioni sulla cedolare secca non hanno modificato l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale stabilisce che i contratti di locazione siano stipulati in forma scritta, a pena di nullità;
pertanto, nonostante il comma 8 utilizzi l'espressione «comunque stipulati», la previsione ivi contenuta non dovrebbe potersi applicare ai contratti di locazione conclusi solo verbalmente;
tuttavia, da diversi mesi alcune associazioni stanno invitando gli inquilini ad avvantaggiarsi dei benefici previsti dalla disciplinare sulla cedolare secca anche nei casi in cui il contratto non registrato non abbia la forma scritta, fornendo all'Agenzia delle entrate prova dell'esistenza della locazione in corso;
questa situazione potrebbe, peraltro, rivelarsi potenzialmente dannosa per decine di migliaia di inquilini che hanno un contratto solo verbale, in quanto se, nell'immediato, potrebbero anche riuscire ad ottenere l'applicazione della suddetta disciplina, potrebbero successivamente risultare soccombenti a seguito di un'azione legale intentata dal proprietario dell'immobile, con la conseguenza di dover sopportare spese ulteriori;
in tale contesto appare evidente l'esigenza di fare chiarezza circa tutti i risvolti applicativi del nuovo regime tributario della cedolare secca -:
nel quadro dell'attuazione della disciplina tributaria della cedolare secca, se la norma di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 si possa applicare anche ai contratti di locazione conclusi in forma verbale. (5-06286)