ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 591 del 23/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOUADI JEAN LEONARD
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 23/02/2012
Stato iter:
17/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/04/2012
Resoconto DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 17/04/2012
Resoconto TOUADI JEAN LEONARD PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/02/2012

DISCUSSIONE IL 17/04/2012

SVOLTO IL 17/04/2012

CONCLUSO IL 17/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06253
presentata da
JEAN LEONARD TOUADI
giovedì 23 febbraio 2012, seduta n.591

TOUADI. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'avvocato Arturo Salerni ha fatto parte di numerosi collegi difensivi di attivisti curdi e richiedenti asilo;

l'avvocato Salerni avrebbe dovuto partecipare come delegato italiano all'udienza del 6 dicembre 2011 presso il tribunale di Diyarbakir, nel Kurdistan turco, nel processo contro 152 imputati, tra cui sindaci, ex-parlamentari e attivisti delle associazioni per i diritti umani appartenenti alla rete Koma Civaken Kurdistan (Unione delle comunità curde);

all'avvocato Salemi è stato impedito all'aeroporto di Istanbul di entrare in Turchia in data 5 dicembre 2011;

l'avvocato in questione è stato trattenuto in una stanza dell'aeroporto per circa ventiquattro ore ed imbarcato nel volo Alitalia per Roma Fiumicino nel pomeriggio del 6 dicembre 2011;

il consolato d'Italia lo ha assistito nella sua permanenza;

avendo richiesto spiegazioni all'ambasciatore d'Italia in Turchia riguardo alla motivazione del respingimento e dell'espulsione da lui subiti, l'ambasciata rispondeva di aver chiesto tali chiarimenti alle Autorità turche le quali avrebbero motivato l'atto con l'articolo 8 della legge turca sui passaporti n. 5682;

ad avviso dell'interrogante la genericità del comma 5 dell'articolo 8 della legge turca sui passaporti n. 5682, che non permette l'ingresso a coloro per i quali «si percepisce che siano venuti in Turchia al fine di partecipare o sostenere attività volte a mettere in pericolo la sicurezza e l'integrità della Turchia», può dare adito a decisioni arbitrarie e discriminatorie verso chiunque intenda entrare in territorio turco, in modo non coerente con le aspirazioni di ingresso nell'Unione europea della Turchia -:

se il Ministro sia a conoscenza di tale episodio;

quali iniziative sul piano politico-diplomatico siano state adottate al riguardo. (5-06253)