ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06169

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 586 del 15/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 20/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/02/2012
Stato iter:
20/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/03/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/03/2012
Resoconto CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/02/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/03/2012

DISCUSSIONE IL 20/03/2012

SVOLTO IL 20/03/2012

CONCLUSO IL 20/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06169
presentata da
GIULIANO CAZZOLA
mercoledì 15 febbraio 2012, seduta n.586

CAZZOLA e CECCACCI RUBINO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
i lavoratori non vedenti, sia pubblici che privati, in procinto di andare in pensione, possono avvalersi dell'applicazione dei benefici di legge sia con il sistema contributivo che con il sistema misto;
l'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e l'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 120, riconoscono ai lavoratori minorati della vista un beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettivo lavoro svolto, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
i principali istituti previdenziali, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, riconoscono il suddetto beneficio unicamente per il conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma non per il calcolo del trattamento economico conseguente; risulta evidente che tale orientamento è foriero di un grave nocumento economico per i lavoratori ciechi e ipovedenti;
sia l'INPS che l'INPDAP, pur confermando la piena applicazione del predetto beneficio all'intero periodo dell'attività lavorativa dei non vedenti, hanno in varie occasioni specificato espressamente che, circa la misura della pensione, il beneficio in esame può essere attribuito solo nei casi di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo o, in caso di sistema misto, soltanto per la quota retributiva, non essendo soggetto a maggiorazioni il sistema contributivo;
va considerato che in effetti le recenti riforme del sistema previdenziale - a partire dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per terminare nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) - hanno apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni. Pertanto, se non si dovesse applicare a tale sistema di calcolo il beneficio previsto dalle leggi citate, il danno economico per i lavoratori non vedenti sarebbe particolarmente grave, in quanto essi, potendo andare in pensione prima degli altri lavoratori, versano in effetti meno contributi, realizzando un montante contributivo inferiore e vedendo così ridursi drasticamente l'ammontare del trattamento pensionistico finale;
ne consegue che il beneficio in favore dei lavoratori non vedenti consiste nella concessione di un'anzianità figurativa e contributiva nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto; quindi il lavoratore non vedente non solo può andare in pensione prima degli altri lavoratori, in quanto l'acquisizione dei requisiti di accesso al diritto a pensione risulta anticipata, ma l'anzianità figurativa cui si ha diritto costituisce elemento di maggiorazione della pensione stessa; a conferma di ciò, si può citare la circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985, che al punto 6.2 precisa che, per quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato; in applicazione del citato articolo 9 della legge 113 del 1985, esso va determinato computando la differenza fra l'importo della pensione totale, calcolato con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa, e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso, capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale;
ad ulteriore riprova soccorre la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/LP. in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o gennaio 1992, che conferma l'esistenza di un maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai non vedenti, posto a carico dello Stato e recuperato dalle casse pensioni amministrate direttamente dalla direzione generale degli istituti di previdenza (confronta decreto ministeriale del tesoro 4 aprile 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare ministeriale del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991);
da ciò consegue direttamente che tale maggiorazione trova una completa copertura finanziaria beneficiando del vigente stanziamento della legge n. 133 del 1985, come confermato dalle disposizioni applicative prima richiamate;
a tale proposito va inoltre ricordato che l'INPS, con circolare n. 113 del 2005, confermata con successive circolari n. 94 e n. 122 del 2007, ha già individuato per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un apposito sistema che, in analogia con quanto già previsto per altre fattispecie di maggiorazioni contributive contemplate dall'ordinamento, consente di raccordare il nuovo sistema di calcolo contributivo con i benefici dell'anzianità figurativa concessi dalla legge a tale categoria di soggetti;
in futuro, tutti i lavoratori non vedenti vedranno calcolata la loro pensione con il sistema contributivo dovendo sottostare anche al regime di penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, previsto dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale è applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;
non risultano essere state abrogate espressamente norme ormai risalenti nel tempo, quali ad esempio la legge 4 aprile 1952, n. 218, che tuttora prevedono limiti di età particolarmente bassi per i lavoratori non vedenti per accedere al pensionamento (per gli iscritti all'INPS: 50 anni di età per le donne e 55 anni per gli uomini) che accrescono i problemi di computo del trattamento di quiescenza;
le varie riforme previdenziali succedutesi a partire dalla legge n. 335 del 1995 non hanno abrogato, né in modo esplicito, né in modo implicito, i benefici dei lavoratori non vedenti di cui alla legge n. 113 del 1985 e alla legge n. 120 del 1991 e, inoltre, il metodo di calcolo della maggiorazione di servizio utile anche ai fini della misura del trattamento di pensione - già in vigore nel sistema precedente - può agevolmente essere applicato anche al nuovo sistema contributivo o misto, utilizzando il sistema di calcolo già utilizzato dall'INPS -:
se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda formulare, attraverso propri atti di indirizzo, ove non si ritengano necessarie nuove iniziative normative, opportune direttive volte ad assicurare piena validità al previgente beneficio dell'anzianità figurativa.
(5-06169)