ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/02/2012
Stato iter:
15/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/02/2012
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 15/02/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/02/2012
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 15/02/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/02/2012

SVOLTO IL 15/02/2012

CONCLUSO IL 15/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06161
presentata da
FRANCESCO BARBATO
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

BARBATO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 85 del 2010 disciplina, nell'ambito del processo di riforma federalista, l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dei princìpi di delega contenuti nella legge n. 42 del 2009;

la normativa di cui al predetto decreto legislativo n. 85 stabilisce un percorso attuativo piuttosto articolato: in primo luogo, l'articolo 3, comma 3, prevede che i beni da trasferire siano inseriti in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

secondo l'articolo 5, comma 3, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio, da emanarsi anche in questo caso previo parere della Conferenza unificata, è definito l'elenco complessivo dei beni esclusi dal processo di trasferimento;

ai sensi del comma 4 del citato articolo 3, sulla base dei decreti di individuazione dei beni le regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi presentano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi elenchi, domanda di attribuzione dei beni stessi;

inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 85 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare anche in tal caso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano trasferiti alle regioni i beni del demanio marittimo e del demanio idrico, e siano trasferiti alle province i beni del demanio idrico relativi a laghi chiusi privi di emissari esistenti sul solo territorio provinciale;

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 85, l'attribuzione dei beni alle regioni e agli enti locali interessati, sulla base delle richieste avanzate, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro i successivi 60 giorni;

l'articolo 7 del decreto n. 85 contempla infine la possibilità di attribuire ulteriori beni statali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ogni due anni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

risulta che, nonostante le precise scadenze temporali fissate per l'emanazione dei decreti attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 85, l'intero processo di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni statali risulti, allo stato, fermo;

in particolare, appare particolarmente sconcertante, essendo decorsi circa 20 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85, che non siano stati ancora emanati né i decreti del Presidente del Consiglio per l'individuazione dei beni da trasferire, previsti dal citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 85, né il provvedimento direttoriale dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, previsto dall'articolo 5, comma 3, i quali sarebbero ancora all'esame della Conferenza unificata;

c'è, dunque, il fondato rischio che l'intero processo di devoluzione dei beni statali agli enti locali sia messo in discussione, non solo scardinando uno degli aspetti più importanti della riforma federalista, ma anche violando il dettato dell'articolo 119, sesto comma, primo periodo, della Costituzione, il quale prevede che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato;

inoltre, i ritardi nella concreta attuazione di tale disciplina costituiscono un grave elemento di incertezza, sia per una più efficiente ed economica gestione e per la valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico, che dovrebbero costituire, invece, una leva fondamentale per reperire risorse aggiuntive nell'attuale, difficilissima fase della finanza pubblica, sia per le stesse scelte di bilancio delle regioni e degli enti locali, i quali sono stati gravemente colpiti da tutte le manovre economiche adottate nel corso dell'ultimo anno e mezzo -:

a che punto sia il processo di attuazione della disciplina in materia di federalismo demaniale recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, se ritenga che i gravi ritardi in tale ambito finora accumulatisi possano pregiudicare il compimento del processo di attribuzione dei beni statali alle regioni ed agli enti locali, e quali iniziative urgenti intenda assumere per superare l'attuale fase di stallo.
(5-06161)