ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIANFRANCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 14/02/2012
Stato iter:
15/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/02/2012
Resoconto PAGLIA GIANFRANCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/02/2012
Resoconto MAGRI GIANLUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 15/02/2012
Resoconto PAGLIA GIANFRANCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/02/2012

SVOLTO IL 15/02/2012

CONCLUSO IL 15/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06154
presentata da
GIANFRANCO PAGLIA
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

PAGLIA. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:


la legge 4 novembre 2010, n. 183, ha apportato importanti modifiche, in materia di trasferimenti e permessi, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;


detta normativa sta, tuttavia, incontrando delle serie difficoltà a trovare applicazione tra i militari e gli appartenenti alle forze di polizia;


infatti, non tutte le amministrazioni hanno recepito immediatamente il nuovo dettato normativo, e, pertanto, alcuni militari ed appartenenti alle forze di polizia che si sono visti rigettare le loro istanze di trasferimento sono stati costretti ad adire le competenti sedi giurisdizionali per vedersi riconosciuto un loro legittimo diritto;


nonostante molte pronunce favorevoli (Sentenza n. 1040/11 del TAR Piemonte; Sentenza n. 1687/11 del TAR Toscana; Sentenza n. 1000/11 del TAR Piemonte; Sentenza n. 5887/11 del TAR Campania; Sentenza n. 4266/11 del TAR Lazio), alcune amministrazioni soccombenti si sono appellate al Consiglio di Stato, con l'obiettivo di non rendere applicabile la legge n. 183 del 2010 ai militari ed agli appartenenti alle forze dell'ordine, interpretando in maniera restrittiva l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il quale stabilisce: «1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti; 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie»;


in almeno tre occasioni, il Consiglio di Stato ha deciso che, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, la nuova disciplina potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dal citato articolo 19 (sentenza n. 2707/11 del Consiglio di Stato (sez. quarta); sentenza n. 66/2012 del Consiglio di Stato (sez. quarta); sentenza n. 300/2012 del Consiglio di Stato (sez. quarta);


in almeno altre due occasioni, invece, sempre il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente (sentenza n. 7025/11 del Consiglio di Stato (sez. terza); sentenza n. 6987/11 del Consiglio di Stato (sez. terza);


alla luce di tali considerazioni, è evidente che risulta quanto mai urgente intervenire al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze armate al fine di evitare ulteriori disagi per soggetti già fortemente svantaggiati -:


se non ritenga opportuno intervenire, con la massima urgenza, a dare piena e completa attuazione alla normativa citata in premessa, al fine di garantire che anche ai militari siano riconosciuti, ai sensi della vigente normativa, i permessi di assenza dal lavoro o il trasferimento di sede in caso di familiare disabile e, in ogni caso, quali opportune iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda assumere al fine di chiarire una situazione che rischia di pregiudicare gli elementari diritti di soggetti già gravemente svantaggiati.(5-06154)