FLUVI e GHIZZONI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, commi 337-340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha introdotto, a titolo sperimentale, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di enti che svolgono attività socialmente rilevanti in base alla scelta del contribuente;
in considerazione dei positivi risultati ottenuti dalla citata disciplina, il legislatore ha ritenuto di riproporre la norma di anno in anno;
da ultimo, l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), estende anche all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille e ne destina al finanziamento l'importo di euro 400 milioni, stabilendo altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti;
la procedura di ammissione al beneficio del cinque per mille prevede che gli enti interessati iscritti telematicamente negli appositi elenchi tenuti dalle competenti amministrazioni, devono trasmettere a mezzo raccomandata, nei termini fissati, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante dell'ente e corredata dalla copia del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
alcuni enti del volontariato, pur in possesso dei requisiti sostanziali ai fini dell'ammissione al beneficio e regolarmente iscritti, sono stati esclusi per alcune annualità dalla ripartizione del cinque per mille per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva o per mancata allegazione di copia del documento di riconoscimento;
la giurisprudenza, in alcune pronunce, ha accolto in passato le motivazioni degli enti interessati, nel caso in cui la decadenza è stata comminata per omessa allegazione di copia del documento di riconoscimento;
l'esclusione dal beneficio penalizza l'attività di enti meritevoli, che, nella gran parte dei casi, svolgono una funzione sociale di assoluto rilievo e sopravvivono esclusivamente grazie al contributo annuale derivante dal 5 per mille;
in considerazione di quanto sopra rappresentato, sono state già disposte per gli esercizi passati riaperture dei termini per la regolarizzazione documentale a favore degli enti del volontariato e delle Onlus (articolo 42, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e articolo 1, comma 23-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2010, n. 25);
al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, attualmente in esame in Parlamento, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, è stato proposto, all'esame nelle Commissioni, l'emendamento 20.1 che non è stato ritenuto ammissibile in quanto la proroga dei termini contenuti in decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe oggetto di atto amministrativo e non di un provvedimento legislativo;
pur nella consapevolezza che l'avvenuta esclusione è imputabile a un'inadempienza o a una non corretta esecuzione degli adempimenti procedurali, una riammissione nei termini potrebbe, come è avvenuto in passato, costituire un segno di grande attenzione per il terzo settore -:
se non ritenga di dover intervenire quanto prima con atto amministrativo al fine di prevedere una proroga della regolarizzazione delle domande degli enti beneficiari del cinque per mille anche in considerazione del fatto che tale disposizione è stata annualmente reiterata e che molte di queste associazioni riescono a sopravvivere esclusivamente grazia all'erogazione di questo contributo. (5-06060)