ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato condannato dal giudice del lavoro di Trani per abuso di contratti a termine;
lo rende noto un articolo pubblicato il 19 luglio 2011 su la Repubblica Bari.it. Il ricorso è stato presentato da un'insegnante e da un operatore amministrativo della scuola, precari da nove e 11 anni;
questa sentenza restituisce speranza ai tanti precari della scuola che per anni prestano servizio con contratti a tempo determinato e senza la possibilità di programmarsi un futuro;
il 26 luglio 2011 il medesimo quotidiano ha pubblicato un secondo pronunciamento a favore dei precari del settore scolastico, a distanza di soli sette giorni dal primo;
in particolare, il giudice del lavoro di Trani ha di nuovo emesso una sentenza che accoglie il ricorso presentato da una docente scolastica dell'istituto «Archimede» di Andria che per sette anni ha prestato servizio con contratto a tempo determinato;
il segretario regionale Ugl Puglia, Giuseppe Carenza, ha spiegato nell'articolo succitato che «il giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, ordinando al Miur di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente e risarcire il danno nella misura pari a un'indennità onnicomprensiva di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge»;
il numero dei ricorsi per il riconoscimento della stabilizzazione dei precari della scuola è già molto alto, ed è destinato a crescere viste le sentenze di accoglimento succitate;
quanto riportato dimostra, infine, che il Ministero utilizza forme contrattuali invalide, favorendo il precariato nel Paese -:
quali iniziative urgenti il Ministro intenda assumere al fine di regolarizzare i contratti dei precari del settore scolastico che abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi, al fine di evitare le sentenze di condanna da parte dei tribunali del lavoro che oltre alla conversione contrattuale impongono il risarcimento dei disagi e dei danni subiti a causa dell'instabilità lavorativa prolungata nel tempo.
(5-06056)