ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 578 del 30/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/01/2012
Stato iter:
19/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/06/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 19/06/2012
Resoconto FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/01/2012

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

DISCUSSIONE IL 19/06/2012

SVOLTO IL 19/06/2012

CONCLUSO IL 19/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06042
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

la tutela dei pazienti è compito precipuo e preminente delle politiche per la salute cui devono conformarsi le strategie e le scelte che a tal fine le istituzioni adottano se vogliono qualificarsi per modernità ed efficienza;

in questo quadro, alle procedure terapeutiche è richiesto di caratterizzarsi per qualità, sicurezza, trasparenza e le norme a ciò preordinate non solo devono essere chiare ma vanno implementate senza che trascorra inutilmente del tempo prezioso;

il decreto legislativo n. 191 del 2007, da prendere a riferimento unitamente al decreto legislativo n. 16 del 2010, stabiliva che il Ministero della salute e le regioni, di concerto, erano chiamati ad emanare le linee guida per l'accreditamento delle attività degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);

lo stesso decreto n. 191 fissava anche la scadenza temporale, 6 mesi dalla sua entrata in vigore, entro cui andavano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti e le linee guida per l'accreditamento;

nel 2009 il Ministero ha deliberato la creazione di un osservatorio che ha svolto il compito di fissare criteri riguardanti una migliore definizione dell'applicazione delle nuove normative al settore della procreazione medicalmente assistita, stilando un proprio documento, che doveva ottemperare alle prescrizioni inerenti ai soli requisiti tecnici dei centri di procreazione medicalmente assistita che per la normativa citata sono equiparati ad istituti dei tessuti;

l'omessa osservanza degli obblighi di legge, fissati nei decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, da parte dei soggetti istituzionali chiaramente individuati dalle norme citate sta determinando una situazione di incertezza che non giova a nessuno, mentre, nel contempo, risulta che l'attività di ispezione dei centri abbia già avuto inizio, in mancanza delle linee guida stesse cui i centri si dovrebbero conformare;

è inequivoco che debbano essere le regioni il livello istituzionale competente per l'attuazione del decreto legislativo n. 191 del 2007, salvo il fatto che esse stesse possano ricercare nell'ambito della propria attività ispettiva la collaborazione di soggetti ricadenti nell'ambito del Ministero quali il Centro nazionale trapianti (CNT) e l'Istituto superiore di sanità (ISS);

infine, appare in tutta evidenza come un inutile e ripetitivo appesantimento burocratico la richiesta di trasmissione al Ministero ed al Centro nazionale trapianti dei dati sui cicli di riproduzione assistita quando gli stessi sono in possesso del registro nazionale della procreazione medicalmente assistita dell'Istituto superiore di sanità che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 40 del 2004, ha competenza esclusiva su tali dati;

ad avviso degli interroganti l'inosservanza di norme riguardanti la salute produce disorganizzazione, incertezze, parzialità, discrezionalità, cioè situazioni che non agevolano il corretto funzionamento di strutture sanitarie essenziali e possono suscitare attenzioni e appetiti da parte di competenze mediche inappropriate per compiti dirigenziali nei centri che si occupano della cura dell'infertilità;

a giudizio degli interroganti lo stato di sofferenza conseguente alla mancata applicazione di disposizioni vigenti non è casuale ma frutto di pressioni e sollecitazioni estranee ai criteri di efficienza e qualità largamente invocati -:

per quali ragioni le linee guida per la definizione dei requisiti necessari per gli istituti dei tessuti e i centri di procreazione medicalmente assistita interessati all'accreditamento, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, non vengano tuttora emanate benché richiamate disposizioni aventi forza di legge;

se il Ministro non ritenga ormai necessario presentare il documento, redatto più di un anno fa dall'Osservatorio sulla procreazione assistita insediato nel 2009, alla Conferenza Stato-regioni giungendo, così, alla pubblicazione delle linee guida nonché promuovendo, in parallelo, una moratoria che dia ai centri interessati la possibilità di adeguarsi alle norme;

se non ritenga che debba essere superata ogni ambiguità nel chiarire che sono le regioni ad avere la competenza per ciò che riguarda sia l'accreditamento delle strutture per la procreazione assistita, sia l'attività ispettiva per quanto di competenza stabilito dal decreto legislativo n. 191 del 2007 e dal decreto legislativo n. 16 del 2010;

se non ritenga che debba essere chiarito che la trasmissione dei dati sui cicli di riproduzione assistita non deve essere effettuata in modo ridondante dai centri di procreazione medicalmente assistita, e che è sufficiente l'attivazione ministeriale perché l'Istituto superiore di sanità trasmetta i dati in suo possesso al Centro nazionale trapianti;

se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per ovviare a talune incresciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione di unità operative di medicina della riproduzione figure professionali sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea esperienza nella medicina della riproduzione, requisito essenziale per esercitare una responsabilità direttiva in strutture che non trattano singoli aspetti della riproduzione umana ma richiedono competenze alte a proposito di infertilità, endocrinologia riproduttiva, ginecologia dell'adolescenza, diagnostica ecografica, terapia dell'abortività ricorrente nonché genetica riproduttiva. (5-06042)