ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05885

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 567 del 10/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 10/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/01/2012
Stato iter:
11/01/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/01/2012
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/01/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/01/2012
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/01/2012

SVOLTO IL 11/01/2012

CONCLUSO IL 11/01/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05885
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 10 gennaio 2012, seduta n.567

FLUVI e BARETTA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

in attesa dell'emanando decreto attuativo, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto «Salva Italia», che, entro il 31 maggio 2012, che rivedrà le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri dettati dallo stesso articolo 5, al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che tenga conto, tra le altre cose, in misura maggiore, anche della componente patrimoniale sita sia in Italia che all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative, si applica l'attuale normativa vigente in materia;

in particolare, in attuazione dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare, uno o più decreti legislativi per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, ha introdotto l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per valutare la situazione economica del richiedente, al fine di ottenere, dietro presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva unica (DSU), determinate prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate;

l'indicatore della situazione economica equivalente è costituito da una componente reddituale (ISR), che pesa per l'ottanta per cento nel calcolo complessivo dell'Isee e da una componente patrimoniale (ISP) che pesa per il 20 per cento nel calcolo complessivo dell'Isee;

ai fini della compilazione della citata dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, prevede, nell'allegata tabella 1, specifici criteri unificati di valutazione della situazione reddituale;

in attuazione del predetto decreto legislativo è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 maggio 1999, n. 221, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

in base alla normativa vigente, per la compilazione del quadro F della citata dichiarazione sostitutiva, la parte II della citata tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, prevede, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, l'inserimento del valore dell'immobile determinato ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, specificando, peraltro, che il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta;

l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare (considerato al valore ICI) del nucleo familiare, al netto della casa di abitazione se di proprietà (la franchigia per l'abitazione principale è pari a 51.646 euro), e del patrimonio mobiliare, al netto di una franchigia di 15.494 euro;

la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è costituita dal valore, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5 per cento e uno dei coefficienti determinati dal decreto ministeriale 14 dicembre 1991;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria che corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri validi per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per quel che attiene ai fabbricati di gruppo «D» non iscritti in catasto e le aree fabbricabili, quanto ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono determinati secondo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 del provvedimento stesso e non più dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

la novella norma di determinazione della base imponibile per quanto riguarda i fabbricati iscritti in catasto è applicabile unicamente all'IMU, mentre rimarrebbe valida la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 per quel che attiene al calcolo ai fini ICI dell'imponibile sui fabbricati accatastati;

la citata disciplina Isee, per quanto attiene al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, fa specifico riferimento valore dell'immobile determinato ai fini ICI, e sembrerebbe quindi improntata alla determinazione del valore, per i fabbricati iscritti in catasto, secondo i criteri dettati dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, piuttosto che secondo i nuovi criteri previsti per l'IMU di cui al citato comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

l'incertezza applicativa nella fase di transizione da un regime di tassazione degli immobili dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) all'imposta municipale unica (IML) che entrerà in vigore dal 2012, nonché il passaggio ai nuovi criteri di determinazione e campi di applicazione dell'Isee entro maggio 2012, rischia di determinare contenziosi tra la pubblica amministrazione e i contribuenti;

un'ipotesi di adeguamento al calcolo del patrimonio ai fini ISEE, in questa fase transitoria, secondo la rivalutazione IMU anziché ICI, rischierebbe di creare una disparità di trattamento tra chi ha potuto usufruire dei trattamenti assistenziali presentando un modello con una situazione patrimoniale calcolata con la rivalutazione ai fini dell'ICI e chi non può usufruirne, in virtù della presentazione di un modello aggiornato che riporta una situazione patrimoniale calcolata con la rivalutazione degli immobili calcolata di fini dell'IMU che è più alta -:

quale iniziativa intenda assumere al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni, richiamate in premessa, riguardanti il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e come intenda dare adeguate istruzioni ai soggetti preposti alla compilazione dei cosiddetti modelli Isee. (5-05885)