ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05877

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 567 del 10/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/01/2012
Stato iter:
23/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2012
Resoconto MAZZAMUTO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 23/02/2012
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/01/2012

DISCUSSIONE IL 23/02/2012

SVOLTO IL 23/02/2012

CONCLUSO IL 23/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05877
presentata da
TINO IANNUZZI
martedì 10 gennaio 2012, seduta n.567

IANNUZZI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto interministeriale integrativo, per il biennio 2011-2012, del 27 luglio 2011, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4, ha ampliato l'organico delle sezioni di edilizia giudiziaria presso gli edifici delle procure della Repubblica;

con bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 19, pubblicato il 15 ottobre 2011, sono stati in concreto individuati gli uffici giudiziari, le cui sezioni di polizia giudiziaria sono state integrate ed arricchite con personale del Corpo forestale dello Stato, con conseguente incremento del numero complessivo dei componenti delle sezioni medesime;

per ragioni legate alla esiguità ed alla insufficienza delle risorse poste a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono rimaste, tuttavia, insoddisfatte ed inevase le pur legittime e fondate richieste di numerose procure della Repubblica, disseminate sull'intero territorio nazionale;

fra tali procure, alle quali non è stata assegnata alcuna unità aggiuntiva appartenente al Corpo forestale dello Stato, figura anche la procura della Repubblica di Nocera inferiore, che pure è gravata da un pesantissimo carico di lavoro e che deve fronteggiare, nel proprio ambito territoriale di riferimento, diffusi fenomeni di frodi nel campo dell'agroalimentazione, nonché radicate e gravi pratiche di illegalità nel settore edilizio ed ambientale, quest'ultimo contrassegnato da drammatiche vicende connesse al dissesto idrogeologico (basta ricordare la tragedia nel 1998 di Sarno);

ciononostante, con decisione che all'interrogante appare ingiustificata ed in conflitto con le vigenti disposizioni legislative, il capo del Corpo forestale dello Stato, con provvedimento protocollo n. 2148 del 9 novembre 2011, ha stabilito anche la cessazione ed il divieto delle applicazioni presso la procure delle Repubbliche di personale del Corpo forestale, pur previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989 quando lo richiedono «particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, ... su richiesta del Procuratore della Repubblica interessato»;

è francamente assurdo e irragionevole ritenere l'intervenuta caducazione della previsione di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989 per le procure che già sono state escluse dalla integrazione delle proprie sezioni di polizia giudiziaria personale del Corpo forestale e che, quindi, si vedrebbero ulteriormente e per una seconda volta penalizzate e danneggiate;

del resto giova sottolineare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 271 del 1989, «il personale applicato a norma del citato articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni»;

la norma ex articolo 6, comma 4, rappresenta l'inequivocabile conferma che la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, non può essere trasformata addirittura in divieto di applicazione, solo perché in altre procure la sezione di polizia giudiziaria è stata integrata con personale del Corpo forestale -:

quali iniziative o provvedimenti, con ogni doverosa sollecitudine, il Governo intenda assumere per integrare con personale del Corpo forestale dello Stato l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le molteplici procure della Repubblica che sono rimaste escluse dal decreto interministeriale del 27 luglio 2011, ed, in ogni caso, nelle more, per confermare le applicazioni già in corso a quella data di unità dello stesso Corpo forestale, disposte in corretta attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per evitare così che uffici giudiziari, fortemente esposti ed in prima linea sulla frontiera della lotta all'illegalità ed alla criminalità, siano penalizzati per ben due volte, dapprima con esclusione dal decreto interministeriale integrativo delle proprie sezioni di polizia giudiziaria e poi con la revoca e la cessazione delle applicazioni in corso di unita del Corpo forestale dello Stato. (5-05877)