DI STANISLAO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
in base a quanto stabiliva la legge n. 308 del 1981, ora abrogata, i risarcimenti connessi a cause di servizio spettavano anche qualora esistesse la condizione della «permanenza in servizio»;
per i militari la condizione di servizio è valida 24 ore su 24 e per questo motivo la citata legge menzionava la condizione della «permanenza in servizio», quale condizione qualificante per ottenere i risarcimenti;
l'esclusione di questa legge dal nuovo codice militare viene ad abolire indebitamente un aspetto specifico della condizione militare e, a giudizio dell'interrogante, lede un diritto fondamentale;
attualmente, comunque, tale legge è in vigore per tutti i casi antecedenti il nuovo codice militare;
anche per tali ragioni, non si ritiene legittima la valutazione data al caso relativo al lanciere Fulvio Pazzi: la valutazione, infatti, «esprime parere negativo ai fini del risarcimento del diritto dei benefici previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, poiché all'esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione»;
nel rapporto informativo del 20 marzo 2006 si legge che il lanciere Fulvio Pazzi ha svolto «... l'incarico "Esploratore Blindo Leggere", nell'ambito dell'operazione Nato Join Forge in Bosnia Herzegovina con base a Sarajevo e Rogatica. ... ha espletato le mansioni connesse all'incarico assegnatogli con scrupolo e dedizione, svolgendo con il resto della propria squadra attività operative quali pattuglie motorizzate, check-points, sorveglianza di punti sensibili in un contesto meteorologico con temperature sotto lo zero e percorsi stradali al limite della pericolosità anche per i veicoli blindati»;
i risarcimenti e gli indennizzi non dipendono solo da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, ma anche delle leggi n. 308 del 1981 e n. 466 del 1981;
dal rapporto emerge, inoltre, che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, per la vigilanza alle infrastrutture militari, doveva essergli assegnato lo stato di vittima del dovere e quindi la «speciale elargizione», nonché le compensazioni previste; nonché per aver svolto attività in Bosnia, con conseguente esposizione a uranio impoverito e a particelle di metalli pesanti avrebbe dovuto ottenere le compensazioni previste al riguardo;
la menzionata legge n. 308 del 1981, tuttora in vigore per le missioni in Bosnia, richiama l'allegato A, punto 5, della legge n. 313 del 1968, e precisa che deve essere concessa la speciale elargizione per infortuni come il tumore e non è necessario che sussista la causa di servizio, ma è sufficiente la condizione di permanenza di servizio;
il lanciere ha operato senza l'adozione di misure di protezione previste per il pericolo dell'uranio impoverito e dunque dovevano essere elargiti i risarcimenti legati al diritto alla salute e alle leggi sanitarie in vigore;
nella valutazione finale si esclude il legame tra tumore e possibile causa (uranio e particelle di metalli pesanti) basata sulla presunta natura di certezza nei legami causa-effetto, mentre la natura di questo legame è da ritenersi probabilistica, come riconosciuto in seguito e considerate altresì le dichiarazioni dei professori Mandelli e Mele, secondo i quali non si può escludere che vi sia un legame tra linfomi ed uranio impoverito;
la legge n. 398 del 1981, prevede che nel caso un militare abbia contratto un tumore, specie se in rapida evoluzione, (il lanciere Pazzi ha contratto un tumore che lo ha portato al decesso in brevissimo tempo) gli sia concessa la speciale elargizione;
il caso del lanciere Pazzi fornisce una rappresentazione emblematica delle diverse criticità che devono essere affrontate, dai militari esposti si rischi dell'uranio impoverito, per conseguire il risarcimento previsto dalla legge -:
come ritenga di chiarire la circostanza che Previmil e il comitato di verifica, nelle decisioni del 28 gennaio 2008 e del 1
o aprile 2009, oltre che nella precedente deliberazione, non abbiano tenuto conto di quanto indicato nel rapporto informativo citato in premessa. (5-05835)