LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede che, sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle banche e dagli istituti di credito alle imprese, venga applicata un'imposta sostitutiva, di norma dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento erogato, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa;
nel persistere della difficile situazione economica congiunturale capita spesso che le banche concedano finanziamenti a società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, trattandosi sostanzialmente di mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche;
ultimamente la tendenza di alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate è quella di negare l'applicazione dell'imposta sostitutiva per tali tipologie di finanziamento, applicando un'interpretazione giurisprudenziale in virtù della quale l'agevolazione tributaria spetta solo nel caso in cui il finanziamento è volto ad effettuare investimenti produttivi;
in occasione dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione VI svolta il 6 luglio 2011, si riferiva che sulla problematica era in programma l'emanazione di un documento di prassi, da concordare con le agenzie territoriali competenti, che chiarisse la disciplina fiscale applicabile ai predetti finanziamenti;
il 18 novembre 2011 la Commissione tributaria di 1
o grado di Bolzano, nell'accogliere il ricorso per un caso analogo a quello illustrato nell'interrogazione, presentato da una società holding contro un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall'Agenzia delle entrate - ufficio territoriale di Bolzano - ha emesso la sentenza n. 93/01/2011, con la quale ha disposto il rimborso dell'imposta di registro pagata in eccedenza per i mutui di scopo;
è sempre più urgente un chiarimento dell'amministrazione finanziaria in materia, per garantire un'applicazione omogenea delle disposizioni normative e per scongiurare l'insorgere di un ampio contenzioso, soprattutto dopo l'ultimo pronunciamento sopra citato -:
se, alla luce della recentissima giurisprudenza della commissione tributaria di Bolzano, intenda procedere tempestivamente al fine di chiarire che anche per i cosiddetti mutui di scopo, ovvero i finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, sia applicabile l'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento, come previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (5-05763)