VANNUCCI e FEDERICO TESTA. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, il secondo, il terzo (decreto 6 agosto 2010 III conto energia - entrato in vigore il 25 agosto 2010) ed il quarto conto energia (decreto 5 maggio 2011 IV conto energia - entrato in vigore il 13 maggio 2011) considerano gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientranti nella tipologia dell'impianto a tetto se entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto di riferimento;
il comune di Sassocorvaro (3.500 abitanti) in provincia di Pesaro Urbino ha realizzato un impianto di 702 kwp, il cui appalto è stato aggiudicato in via definitiva tra la pubblicazione del terzo e del quarto conto energia (3 novembre 2011) e si è creata questa particolare situazione (impianto entrato in esercizio il 29 aprile 2011) per cui:
a) se terminato entro il 31 dicembre 2010 (allacciato entro il 30 giugno 2011) la tariffa incentivante è di 0,425 euro per ogni chilowattora prodotto (secondo conto energia con equiparazione della tipologia a tetto e con l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni);
b) se terminato ed allacciato entro il 30 aprile 2011, la tariffa incentivante è di 0,314 euro per ogni kilowatt ora prodotto (terzo conto energia senza equiparazione della tipologia a tetto e senza l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni);
c) se terminato ed allacciato entro il 1
o giugno 2011, la tariffa incentivante è di 0,341 euro (quarto conto energia con equiparazione della tipologia a tetto e con l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni);
l'impianto è rientrato quindi nella fattispecie del punto 2 senza equiparazione ed incentivi;
il caso è stato citato per mero esempio in quanto è presumibile vi siano altri casi simili;
si è creata una evidente anomalia con un periodo di «vuoto» del trattamento incentivante per i piccoli comuni;
andrebbe fatta una verifica di quanti siano i piccoli comuni che si trovano in questa fattispecie;
quanto è successo appare contraddittorio ed in grado di provocare grave contenzioso in via amministrativa che andrebbe evitato;
sarebbe opportuno, per gli enti pubblici, anche per il ruolo «guida» che possono esercitare che la situazione venga sanata;
le incongruenze sopra esposte contrastano con il principio stabilito in tutti i decreti attuativi dei conti energia di «libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica» -:
cosa intenda fare il Ministro per dare piena attuazione ai criteri incentivanti per i piccoli comuni anche nel periodo di «vuoto» che si è creato, agendo retroattivamente con un'iniziativa in grado di «sanare» la situazione, e riconoscendo agli enti interessati, presumibilmente pochi, l'applicazione del «quarto conto energia».(5-05682)