LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
con la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) sono state prorogate anche per gli anni 2011 e 2012 le detrazioni pari al 36 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, nei limiti complessivi di 48.000 euro per unità immobiliare, tra cui gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di immobili abitativi anche di proprietà comune;
l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, che ha istituto l'agevolazione fiscale del 36 per cento, ha espressamente previsto che tali detrazioni possano riguardare interventi su parti comuni di edificio residenziale, interventi su singole unità immobiliari e ha poi aggiunto che «la stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune» eccetera;
la circolare ministeriale 24/E/2004 ha chiarito che la condizione essenziale per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) e il box e che sia l'abitazione sia il box siano costruiti contestualmente su una stessa area di proprietà;
un condominio ha ristrutturato un immobile con otto abitazioni realizzando un garage interrato con 16 posti macchina, da considerarsi box pertinenziali;
la normativa in questione pone un limite di 48.000 euro, ma non appare chiaro se riferito a ciascuna unità singolarmente considerata o a ciascun posto macchina realizzato -:
se il proprietario dell'immobile, oltre alle detrazioni di 48.000 euro per unità immobiliare e 48.000 euro per le parti comuni, mantenendo fermi tutti gli adempimenti necessari per fruire del beneficio fiscale, possa ottenere la detrazione del 36 per cento delle spese di realizzazione, come previsto dalla normativa per la costruzione di garage a servizio dell'abitazione principale ed, eventualmente, per quale importo massimo. (5-05678)