ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05648

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 544 del 02/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 02/11/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/11/2011
Stato iter:
03/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/11/2011
Resoconto BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2011
Resoconto CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/11/2011
Resoconto BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2011

SVOLTO IL 03/11/2011

CONCLUSO IL 03/11/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05648
presentata da
MAURIZIO BERNARDO
mercoledì 2 novembre 2011, seduta n.544

BERNARDO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


anche in considerazione della particolare situazione di crisi economica internazionale, i cui effetti hanno investito anche il nostro Paese, appare necessario ed improcastinabile, al fine di salvaguardare un settore strategico per lo sviluppo sociale ed economico italiano, quale è quello della distribuzione dei prodotti petroliferi, rivedere l'attuale disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi, la quale è causa di discriminazioni che rischiano di penalizzare ingiustificatamente gli operatori all'ingrosso di tale fondamentale comparto produttivo, con inevitabili conseguenze sul piano economico ed occupazionale;


l'attuale status di tali operatori rappresenta infatti una sorta di «ibrido» che li parifica alle compagnie petrolifere e, di conseguenza, li sottopone ad una serie di controlli stringenti da parte dell'amministrazione finanziaria e di obblighi in materia di tenuta di contabilità, senza tuttavia riconoscere loro i medesimi benefici riconosciuti alle compagnie petrolifere, tra cui il privilegio in materia di accisa;


l'attuale quadro normativo nel settore di riferimento, relativamente al privilegio in materia di accisa, è dettato dalla disciplina contenuta nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995;


secondo tale disciplina il privilegio è riconosciuto esclusivamente a favore dei soggetti che materialmente assolvono il tributo (accise) al momento dell'immissione in consumo del prodotto (compagnie petrolifere), mentre analogo privilegio non è riconosciuto ai rivenditori dei prodotti petroliferi, i quali, pur essendo i soggetti nei confronti dei quali si perfeziona l'immissione in consumo, non possono certamente essere considerati consumatori finali: tali rivenditori (esercenti di deposito commerciale), sebbene consentano all'erario, al pari della compagnie petrolifere, di attuare il meccanismo impositivo delle accise, come componenti della filiera di commercializzazione del prodotto, non godono tuttavia di alcuna tutela differenziata;


emerge quindi una situazione di ingiustificata discriminazione a danno dei rivenditori dei prodotti energetici, che espone il sistema ad un evidente, duplice profilo di censura:


l'attuale quadro normativo crea una disparità di trattamento che si pone in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, non rispettando il generale principio di pari trattamento a fronte di situazione meritevoli di analoga tutela;


il meccanismo attuale comporta inoltre ad avviso dell'interrogante una violazione delle regole della concorrenza, in contrasto con gli indirizzi di politica legislativa forniti dall'Unione europea;


occorre dunque intervenire con sollecitudine in materia, introducendo norme volte a chiarire la disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi, in modo da eliminare le discriminazioni richiamate e da evitare il consolidarsi di una situazione di concorrenza falsata a favore delle società petrolifere -:


se non ritenga, anche in considerazione della particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese, ed al fine di rimuovere le cause di discriminazione esistenti in materia di privilegio sulle accise tra gli operatori del settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi e le società petrolifere, di adottare iniziative normative per modificare o per fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di chiarire che il predetto privilegio si applica anche ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, a condizione che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto, nonché al fine di attribuire a detto privilegio un grado di secondo livello, assicurando la neutralità degli effetti sul bilancio dello Stato e riconoscendo ai crediti erariali priorità nelle procedure concorsuali. (5-05648)