ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05629

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 543 del 27/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/10/2011
Stato iter:
29/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/02/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 29/02/2012
Resoconto BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/10/2011

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

SVOLTO IL 29/02/2012

CONCLUSO IL 29/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05629
presentata da
CHIARA BRAGA
giovedì 27 ottobre 2011, seduta n.543

BRAGA e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


circa settanta lavoratori della zona del comasco rischiano di perdere la cassa integrazione e la contribuzione per un intero anno per aver tardato di qualche giorno nella comunicazione all'INPS sul lavoro da effettuare per un periodo di tempo determinato e limitato;


l'Inps, al riguardo ha già inviato circa settanta lettere ai lavoratori interessati, ma non è escluso che altre siano in arrivo;


la legge n. 160 del 1988, articolo 8, comma 4, infatti, dispone che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento giornaliero per le giornate di lavoro effettuate». Lo stesso articolo al comma 5 dispone che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività»;


le giuste disposizioni di legge, impediscono che possano essere realizzati abusi e che si possano verificare situazioni di disparità tra lavoratori che correttamente eseguono la notifica all'Inps e coloro che non la effettuano laddove l'Istituto riconoscesse l'eventuale decadenza limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta, come evidenziato dall'ordinanza n. 190 del 1996 della Corte costituzionale, e dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 11679 del 2005;


tuttavia nel caso in premessa i lavoratori hanno solo comunicato con lieve ritardo di aver trovato una sistemazione lavorativa provvisoria e regolare ed il datore di lavoro aveva comunque effettuato la notifica all'INPS già dal primo giorno lavorativo. Tale comportamento esclude la volontà di metter in atto comportamenti illeciti, al fine di abusare del trattamento di integrazione salariale, o di lavorare in maniera poco trasparente -:


se non ritenga, nei limiti delle proprie competenze, di poter intervenire al fine di rivedere la decisione dell'Inps affinché i lavoratori in questione non decadano dal diritto di integrazione salariale per tutto il periodo autorizzato, con la conseguente perdita della retribuzione e della contribuzione, considerata l'evidente assenza di intento di mettere in atto comportamenti illeciti da parte dei lavoratori. (5-05629)