ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05572

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 539 del 20/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: VELO SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DESIDERATI MARCO LEGA NORD PADANIA 20/10/2011


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/10/2011
Stato iter:
15/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/02/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 15/02/2012
Resoconto VELO SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/10/2011

DISCUSSIONE IL 15/02/2012

SVOLTO IL 15/02/2012

CONCLUSO IL 15/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05572
presentata da
SILVIA VELO
giovedì 20 ottobre 2011, seduta n.539

VELO e DESIDERATI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

la disciplina normativa dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, dettata dall'articolo 10 del codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso, in questi ultimi anni ha subito numerose modifiche, volte a coniugare la sicurezza della circolazione stradale con le esigenze operative delle categorie interessate;

tuttavia, poiché la situazione del comparto dei trasporti eccezionali si è sensibilmente modificata negli ultimi anni, appare necessario riformare le norme che regolano il settore, rendendo le procedure più armoniche e semplificate di quanto non risultino attualmente;

la normativa vigente prevede infatti che i veicoli eccezionali ed i veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità, per poter circolare, devono essere muniti di idoneo documento autorizzativo, che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio;

l'autorizzazione può essere rilasciata, nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile, volta per volta, ovvero per più transiti, o ancora per determinati periodi di tempo;

nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica;

l'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti e nel caso in cui il trasporto eccezionale sia causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione viene determinato un ammontare di indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada;

inoltre, l'autorizzazione è subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;

per ogni domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente indispensabili per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati una numerosa serie di altri dati, quali la descrizione del carico, la natura del materiale, la tipologia di imballaggio, lo schema grafico del veicolo, i limiti dimensionali massimi del veicolo, la massa e la distribuzione del carico, le strade interessate al transito e il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

le autorizzazioni hanno una durata assai limitata, variabile da uno a sei mesi a seconda della tipologia, e fino ad un anno per i soli veicoli e i trasporti eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente per non più di quattro decimi la lunghezza del veicolo;

le domande di autorizzazione devono essere presentate all'ente proprietario o concessionario, in base alla tipologia di infrastruttura viaria interessata al trasporto, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto;

tali enti risultano essere assai numerosi: oltre 100 province, alle quali spettano la competenza e la manutenzione di moltissime strade statali prima gestite dall'ANAS, i compartimenti dell'ANAS, le società autostradali, e così via;

la procedura prescritta dalla normativa vigente, pur essendo dettata da ineludibili esigenze di sicurezza della circolazione, appare eccessivamente gravosa dal punto di vista burocratico, e rischia di penalizzare fortemente le aziende italiane e di ostacolarle nella competizione con le aziende estere;

le stesse forze di polizia stradale hanno più volte lamentato il non chiaro dettato dell'articolo 10 del codice della strada e delle relative norme regolamentari;

durante l'esame alla Camera della proposta di legge 3209-bis-A/R, la I Commissione Affari Costituzionali ha approvato un emendamento, che ha inserito nel provvedimento l'articolo 8-bis, con il quale si stabilisce che il Governo modifichi le disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo fossero soggetti ad autorizzazione periodica, rilasciata con modalità semplificate, da definirsi con successivo decreto;

in relazione a tale emendamento è stato presentato l'ordine del giorno 9/3209-BIS-A-R/9, a firma Montagnoli, accolto dal Governo, che impegna quest'ultimo a dare piena attuazione a quanto disposto dal suddetto articolo 8-bis, definendo e riconfermando che i limiti ai trasporti ripetitivi di beni indivisibili delle stessa tipologia, debbono verificarsi nel pieno rispetto di tutti i requisiti - fissati dall'articolo 13 comma 2, capoverso A), del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada - che devono ricorrere congiuntamente per permettere il rilascio delle autorizzazioni periodiche (ossia che i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente per il superamento dei limiti di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice, che il carico possa sporgere per non più di quattro decimi rispetto alla lunghezza del veicolo, che gli elementi trasportati siano della stessa tipologia, che ci sia un franco minimo del veicolo e del carico di almeno 0,20 per tutto il percorso, che non ricorra alcune delle condizioni per le per le quali è prevista la scorta e che i veicoli rientrino nei limiti fissati, per ciascuna strada, dagli enti proprietari delle stesse), non escludendo quanto stabilisce la lettera a) del succitato capoverso (ossia che i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice);

successivamente, l'articolo 6, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ha stabilito che: per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto venga sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata; il Governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio -:

se il Ministro non ritenga necessario e improcrastinabile assumere un'iniziativa normativa in materia di veicoli eccezionali e trasporto in condizione di eccezionalità, provvedendo alla modifica del regolamento di attuazione del codice della strada, prevedendo procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza connesse a tale tipologia di trasporto.
(5-05572)