COMAROLI, FUGATTI, FORCOLIN, MONTAGNOLI e BITONCI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
i sottoscritti interroganti hanno già presentato in commissione VI una risoluzione (7-00544), approvata in data 25 maggio 2011 (risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00121), con la quale si impegnava il Governo ad intervenire per chiarire ai contribuenti il regime tributario applicabile alle cessioni di impianti radiofonici;
a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in materia di cessione degli impianti radiofonici, sono emerse alcune problematiche in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, di tali cessioni, in quanto le stesse possono essere qualificate come «cessioni di impianti» soggette ad IVA, oppure come «cessioni di ramo d'azienda» soggette ad imposta di registro; in particolare, gli uffici finanziari, seppur in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno, in alcuni casi, accertato un maggior valore della cessione, ed hanno in altri casi contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro;
il Sottosegretario all'economia, durante la discussione della risoluzione, aveva chiarito che, sulla base del principio di alternatività di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in linea di massima, qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche, l'operazione configura una cessione di beni rilevanti agli effetti dell'IVA; diversamente, la cessione dell'impianto, accompagnata dai relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, potrebbe configurarsi quale cessione di ramo d'azienda e, pertanto, essere assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale, qualora costituisca un insieme di beni potenzialmente idonei allo svolgimento di un'attività autonoma di impresa; il Sottosegretario proseguiva segnalando che, qualora l'oggetto del trasferimento sia costituito, oltre che dal predetto impianto, dall'avviamento commerciale, connesso a una parte del pacchetto pubblicitario, dai marchi, dalle testate radiofoniche, dai brevetti, dai rapporti di collaborazione autonoma e subordinata e da altri rapporti giuridici in essere, la relativa cessione deve essere assoggettata alla sola imposta di registro in misura proporzionale, dal momento che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda;
una volta chiarito il diverso regime tributario, occorre, in qualche misura, uniformare il comportamento dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, che, in passato, hanno tenuto comportamenti diversi durante le verifiche fiscali aventi medesimo oggetto -:
se il Governo, attraverso l'Agenzia delle entrate, abbia emanato circolari sul diverso trattamento tributario a cui assoggettare le cessioni degli impianti radiofonici, in modo che tali cessioni siano trattate in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e se abbia emanato disposizioni per considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione posti in essere in passato, alla luce del comportamento contrastante tenuto dall'Agenzia e dalla Guardia di finanza nel corso delle verifiche fiscali.
(5-05537)