ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 529 del 05/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/10/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/10/2011
Stato iter:
05/10/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/10/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/10/2011
Resoconto CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/10/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/10/2011

SVOLTO IL 05/10/2011

CONCLUSO IL 05/10/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05459
presentata da
ALBERTO FLUVI
mercoledì 5 ottobre 2011, seduta n.529

FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'articolo 2, comma 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riduce da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;

la citata disposizione, in particolare, modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

nel corso dell'attuale legislatura il limite all'utilizzo del contante di cui al citato articolo 49 è stato oggetto di modificazioni successive;

in particolare, l'articolo 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione ha provveduto ad innalzare il limite da 5.000 euro a 12.500; successivamente l'articolo 20, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ridotto nuovamente il limite da 12.500 a 5.000 euro e da ultimo è intervenuta la citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha ridotto ulteriormente la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore da 5.000 a 2.500 euro;

il citato comma 4, dell'articolo 2, del decreto legge n. 138 del 2001, a seguito di quanto sopra disposto, interviene sul comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di posticipare di 3 mesi (dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011) il termine entro il quale è possibile ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata di 2.500 euro di libretti di deposito bancari o postali al portatore, ovvero estinguerli versando le somme in libretti postali nominativi o in un conto corrente bancario;

la mancata osservanza della normativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore, che deve essere comunque non inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro -:

quanti siano i libretti al portatore interessati dall'applicazione del nuovo limite di saldo, anche in ragione della campagna informativa adottata, considerato che la mancata osservanza della normativa comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e quanti siano i libretti al portatore interessati dall'applicazione del nuovo limite di saldo che, alla data del 30 settembre, non sono stati estinti ovvero trasformati in libretti nominativi, anche in relazione alla campagna informativa adottata che sembra non aver avuto una sufficiente diffusione capillare.
(5-05459)