ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05341

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 520 del 19/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2011


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/09/2011
Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2012
Resoconto ZOPPINI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/03/2012
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/09/2011

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

SVOLTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05341
presentata da
RITA BERNARDINI
lunedì 19 settembre 2011, seduta n.520

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il sito online Giornale.sm ha pubblicato il 7 settembre 2011 un articolo intitolato: «Può un giudice operare in due Stati sovrani? Il caso del Prof. Millo»;

l'articolo riproduce un documento dal quale emergerebbe che il dottor Maurizio Millo, presidente del tribunale dei minori di Bologna, sarebbe anche membro del Collegio garante della Repubblica di San Marino;

l'estensore dell'articolo, tra le altre cose, si chiede se il dottor Millo sia stato autorizzato dal Consiglio superiore della magistratura, cosi come previsto dall'ordinamento italiano, prima di assumere il ruolo di componente del Collegio garante della Repubblica di San Marino;

sempre dalla documentazione allegata al citato articolo, emergerebbe l'uso, da parte del dottor Maurizio Millo, del fax in uso al tribunale dei minori di Bologna al fine di inviare sentenze e provvedimenti al Supremo organo giurisdizionale della Repubblica di San Marino: in pratica il presidente del tribunale dei minori di Bologna avrebbe utilizzato strumenti e risorse pubbliche per soddisfare esigenze proprie del suo ruolo di giudice a San Marino;

l'associazione ADIANTUM ha segnalato alla prima firmataria del presente atto la situazione di forte conflittualità esplosa tra i magistrati Guido Stanzani e Francesco Morcavallo, fino a qualche tempo fa assegnati presso il tribunale dei minori di Bologna, e il presidente del medesimo tribunale, dottor Maurizio Millo;

sulla vicenda, il 9 agosto 2011, è apparso un articolo pubblicato su Il Resto del Carlino, a firma di Gilberto Dondi, intitolato: «La guerra tra toghe che ha spaccato il Tribunale dei minori», sottotitolo: «L'accusa di due giudici (ormai trasferiti): «Troppo potere ai servizi sociali e fascicoli pendenti da anni». E un avvocato denuncia»;

dal citato articolo si apprende che secondo i magistrati Guido Stanzani e Francesco Morcavallo all'interno del tribunale dei minori di Bologna vigerebbe una prassi in base alla quale i giudici, nei casi di famiglie problematiche, prendono provvedimenti provvisori (non appellabili, sempre prorogati e che durano anni) con cui limitano la potestà dei genitori, dando poi una delega in bianco ai servizi sociali per controllare la situazione venutasi a creare, il tutto senza sentire entro pochi giorni i genitori dei piccoli, come invece imporrebbe il principio del contraddittorio (la prima udienza viene fissata sempre a distanza di 6-8 mesi);

i magistrati Morcavallo e Stanzani avrebbero tentato di invertire questa prassi portata avanti dai loro colleghi riesaminando i casi pendenti, sentendo le parti ed emanando decreti motivati. Secondo il Presidente del Tribunale dei minori, invece, le cose non starebbero nei termini riportati dai due magistrati in quanto «i genitori dei bambini vengono sempre sentiti; del resto la natura stessa del procedimento minorile impone tempi lunghi per valutare se le soluzioni decise dal giudice producano sulle famiglie gli effetti sperati»;

la vicenda è finita davanti al Consiglio superiore della magistratura il quale ha deciso di trasferire a Modena, su sua richiesta, il magistrato Stanzani. Nell'articolo pubblicato su Il Resto del Carlino citato sopra, si può leggere la seguente dichiarazione rilasciata dal giudice poi trasferito: «Sono tornato a fare il mio mestiere di giudice del lavoro. Mi sembra di essermi liberato da un incubo. Ho cercato di introdurre varianti nel Tribunale dei minori di Bologna che però sono state completamente rifiutate»;

sul dottor Francesco Morcavallo, invece, il Consiglio superiore della magistratura ha aperto un procedimento disciplinare e chiesto (evento piuttosto raro) il trasferimento cautelare;

entrambi i magistrati hanno presentato un esposto alla procura generale della Cassazione sulla situazione in cui versa il tribunale dei minori di Bologna;

infine, sempre leggendo lo stesso articolo, si apprende quanto segue: «Le due visioni diametralmente opposte avevano creato un clima di tensione in Tribunale, con camere di consiglio infuocate. Un caso simbolo: relativo a una bambina che oggi ha 11 anni. L'avvocato dei genitori della piccina, Rita Rossi, ha denunciato il presidente del collegio (uno dei sei giudici dell'ufficio) per falso materiale e ideologico e abuso d'ufficio. Questo perché il giudice avrebbe, secondo le accuse, violato la procedura esautorando in modo irregolare il collega relatore, cioè Morcavallo, facendo sparire dal fascicolo la "minuta" firmata dallo stesso Morcavallo e scrivendo di proprio pugno il decreto. La replica di Millo: «Il presidente del collegio si è avvalso di un potere previsto dalla legge. Quando il relatore stende le motivazioni in modo diverso rispetto alla decisione del collegio, il presidente assume ruolo di estensore della sentenza. La "minuta" di Morcavallo non aveva più alcuna rilevanza»;

più in particolare, in merito alla vicenda della minore undicenne riportata nell'articolo sopra citato, risulta alla prima firmataria del presente atto che: a) la stessa sia stata allontanata dai genitori ben cinque anni fa, esattamente nel giugno 2006, senza una motivazione tale da giustificare detta privazione della famiglia d'origine, al punto che in tutti questi anni la bambina ha potuto incontrare i genitori per una sola ora al mese; b) soltanto nel maggio 2009, il tribunale per i minorenni emiliano stabilì che si facesse luogo ad un riavvicinamento tra la undicenne e i suoi genitori con incremento graduale degli incontri, ma in questi ultimi due anni i servizi sociali hanno soltanto aumentato ad un'ora e mezzo al mese il tempo degli incontri medesimi; c) da ultimo, e questo è l'epilogo gravissimo della vicenda, il dottor Morcavallo aveva svolto un'istruttoria accurata ascoltando gli operatori sociali e alla fine di giugno 2011, il collegio aveva assunto un provvedimento. Il predetto provvedimento, però, risulta sottoscritto dal solo presidente del collegio (dottoressa Francesca Salvatore) e non anche dal giudice relatore, dottor Morcavallo, mentre in aperto contrasto con la regola fissata dall'articolo 119 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la firmataria non risultava avere assunto le funzioni di estensore; d) il provvedimento assunto dal collegio, dunque, costituiva una sostanziale arretramento rispetto a quello precedente (del 2009) che aveva stabilito un ampliamento degli incontri tra la bambina e i genitori, affidando una delega in bianco ai servizi sociali nella gestione dei rapporti tra la minore e i genitori, e limitandosi a raccomandare la massima gradualità nel riavvicinamento. Di tutto questo il difensore dei genitori della undicenne ha chiesto chiarimenti sia al presidente del tribunale, dottor Millo, sia al giudice che aveva sottoscritto da solo detta decisione, dottoressa Francesca Salvatore, sia al giudice relatore dottor Morcavallo. Quest'ultimo soltanto rispondeva per iscritto affermando che «alla data del deposito di detto decreto (ovverossia di quello ufficialmente depositato in cancelleria) non risultava presente in atti il provvedimento redatto e sottoscritto dal giudice relatore». Tale dichiarazione costituiva conferma della irregolarità verificatasi;

in relazione al caso sopraesposto relativo al provvedimento adottato dal collegio in merito alla vicenda della bambina undicenne allontanata dai genitori, sono state presentate denuncia penale per falso ideologico, falso materiale e abuso d'ufficio nei confronti della dr.ssa Francesca Salvatore, ed altresì un esposto al CSM e ad altri organi;

gli avvocati del foro di Bologna lamentano, più in generale, una serie di irregolarità nella gestione dei fascicoli pendenti presso il tribunale minorile di Bologna, e tra queste, il fatto che i procedimenti vengono regolati con decreti provvisori come tali non impugnabili, che non vengono poi superati da una decisione definitiva, se non a distanza di molti mesi e anche di anni;

a giudizio della prima firmataria del presente atto i fatti sopra rappresentati appaiono di eccezionale gravità e tali da pregiudicare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale all'interno del tribunale dei minori di Bologna;

la metodologia utilizzata presso la struttura giudiziaria in questione appare alla prima firmataria del presente atto un affronto al buon senso in quanto si discosta radicalmente dai migliori orientamenti e sensibilità che in tema di diritti dei bambini intendono promuovere una cosiddetta «giustizia mite»;

il tribunale dei minori di Bologna soffre da tempo di una carenza di risorse finanziarie e di organico, la quale rischia di compromettere il funzionamento amministrativo del tribunale nonché la rapida conclusione dei procedimenti pendenti; risulta anzi, che a seguito dell'allontanamento dei giudici Stanzani e Morcavallo, numerosi fascicoli rimarranno privi di un magistrato in funzione di giudice delegato, con funzioni cioè di impulso e di direzione dei relativi procedimenti, e la gestione di detti procedimenti verrà affidata, del tutto irregolarmente, a dei giudici onorari, non magistrati -:

se corrisponda al vero che il dottor Maurizio Millo sia anche membro del Collegio garante della Repubblica di San Marino e se lo stesso abbia mai usato il fax del tribunale dei minori di Bologna al fine di inviare sentenze e provvedimenti al Supremo organo giurisdizionale della Repubblica di San Marino così utilizzando strumenti e risorse pubbliche per soddisfare esigenze proprie del suo ruolo di giudice a San Marino e, in tal caso, se non ritenga di promuovere, con sollecitudine, l'azione disciplinare nei confronti del medesimo magistrato ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione;

se, con riferimento ai fatti riportati in premessa e descritti sommariamente nell'articolo pubblicato su Il resto del Carlino sopra citato, il Ministro non ritenga di dover intraprendere un'iniziativa ispettiva presso il tribunale dei minori di Bologna e, se del caso, una volta effettuati gli accertamenti più opportuni, promuovere l'azione disciplinare nei confronti del suo presidente, dottor Maurizio Millo o di altri magistrati nei confronti dei quali dovessero emergere profili di responsabilità disciplinare;

se non si ritenga di dover intervenire urgentemente al fine di garantire al tribunale dei minori di Bologna le risorse necessarie per assicurare non soltanto il funzionamento amministrativo della struttura, ma anche la definizione rapida dei processi, in quanto, se è vero che una giustizia veloce dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini, questa appare ancora più necessaria nei processi che interessano minori, dato che l'incertezza derivante da una situazione giudiziaria indefinita rischia di turbare permanentemente il fanciullo nella crescita. (5-05341)