ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 512 del 03/08/2011
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 03/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 03/08/2011
PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 03/08/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/08/2011
Stato iter:
29/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 29/03/2012
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/08/2011

DISCUSSIONE IL 29/03/2012

SVOLTO IL 29/03/2012

CONCLUSO IL 29/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05251
presentata da
CARLO MONAI
mercoledì 3 agosto 2011, seduta n.512

MONAI, MURA e PALAGIANO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'INPS, da circa un mese, ha diramato ai titolari di pensione minima, tra questi oltre 50.000 nella sola regione Friuli Venezia Giulia, una formale richiesta con cui pretende la restituzione della quattordicesima mensilità erogata nel 2008: l'importo asseritamente indebito varia dai 336 ai 504 euro e il recupero inizierà dal prossimo mese di settembre 2011;

nella maggior parte dei casi quelle somme erano dovute e se vi è stato errore, esso è comunque imputabile all'Inps: il problema è sorto nel 2008, quando l'Istituto nazionale di previdenza sociale non ha richiesto ai pensionati il modello Red (il modulo attraverso il quale viene comunicato il reddito all'Inps, all'Inpdap o all'Enpals, così da consentire ai diversi enti di verificare il diritto del pensionato a ricevere l'integrazione della prestazione previdenziale);

il Red, di norma, viene richiesto ogni anno e il pensionato se lo fa confezionare da un Caaf o da un altro ente abilitato che poi provvede a inviare i dati in via telematica all'istituto di previdenza. Questo non è accaduto nel 2008 per omissione dell'INPS che, con l'attuale iniziativa, pretende rimborsi per somme percepite spesso a buon diritto e comunque in buona fede: di certo, peraltro, tale erogazione è stata consumata da questi pensionati che già stentano a sopravvivere con la pensione minima e che oggi rischiano di veder ridotto il loro minimo assegno di sussistenza per rimborsare quanto l'INPS ha pagato per errore;

la disciplina relativa alla ripetizione di indebito pensionistico ha trovato diversa regolamentazione in passato: da un'iniziale normativa che considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato, salvo i casi in cui fosse dimostrato il dolo del percettore, con i correttivi introdotti dalla legislazione sopravvenuta da intendersi innovativa senza efficacia retroattiva (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 1993), i commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), hanno previsto che nei confronti di chi avesse percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si facesse luogo al recupero dell'indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 1995 fosse stato pari o inferiore a 16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore l'indebito fosse irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso;

poi, i commi 7 e 8 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002), hanno previsto che nei confronti di chi avesse percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si facesse luogo al recupero dell'indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 fosse stato pari o inferiore a 8.263,31 euro e che, in caso di reddito superiore, l'indebito fosse irripetibile nei limiti di un quarto dell'importo riscosso;

queste norme sono state impugnate sotto il profilo di un'irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva dell'articolo 3 Costituzione) e hanno determinato impegnativi interventi della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 2333 del 1997 e sentenza n. 4809 del 2005) e della Consulta (sentenza n. 431 del 1993, secondo cui l'articolo 38 della Costituzione esclude la ripetizione se l'erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali essenze di vita del pensionato, non sia a lui addebitabile; si veda anche sentenza 13 gennaio 2006, n. 1);

resta il problema che nella asfissiante crisi economica che il Paese sta attraversando, che colpisce soprattutto la fasce più deboli tra cui i titolari di pensioni minime, questa pretesa dell'INPS pare, agli interroganti, inopportuna, inesigibile e di dubbia legittimità -:

quali iniziative amministrative e, se del caso, normative il Ministro intenda assumere per ovviare al segnalato grave problema di rilevanza sociale. (5-05251)