ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 511 del 02/08/2011
Firmatari
Primo firmatario: POLLEDRI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 02/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 02/08/2011
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 03/08/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/08/2011
Stato iter:
07/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2012
Resoconto GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/02/2012
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/08/2011

DISCUSSIONE IL 07/02/2012

SVOLTO IL 07/02/2012

CONCLUSO IL 07/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05238
presentata da
MASSIMO POLLEDRI
martedì 2 agosto 2011, seduta n.511

POLLEDRI, FEDRIGA e BITONCI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
con l'approvazione della recente manovra economica (decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), è stata chiarita l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati;
la situazione previgente all'entrata in vigore della citata manovra, infatti, vedeva alcune casse professionali aver adottato delibere secondo le quali soggetti che al momento del pensionamento avessero proseguito l'attività avrebbero potuto essere esonerati dal versamento dei contributi alle stesse, mentre altre muoversi nella direzione opposta, prevedendo comunque l'obbligo della prosecuzione dei versamenti, altre ancora, pur confermando l'obbligo del versamento contributivo, avevano previsto l'applicazione di un'aliquota ridotta;
tali delibere, pur se adottate nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascuna cassa professionale sancita per legge, avevano di fatto creato un enorme contenzioso, giacché il principio contenuto negli statuti e regolamenti delle casse privatizzate secondo il quale la contribuzione è volontaria una volta liquidato il trattamento pensionistico contrasta con quello generale per il quale i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, portando l'Inps a ritenere che i pensionati professionisti avrebbero dovuto iscriversi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, altrimenti si configurava un'evasione contributiva;
con il comma 11 dell'articolo 18 della manovra economica è stato pertanto disposto l'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei soggetti, già pensionati, che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale, imponendo, altresì, agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 di adeguare a tale scopo i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalia data di entrata in vigore della manovra medesima;
il successivo comma 12 del medesimo articolo 18, nel fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che ha istituito la gestione separata Inps, in merito all'ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa, precisa che i soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e tenuti all'iscrizione presso appunto la gestione separata Inps sono esclusivamente coloro che svolgono attività non subordinata all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privatizzati, ferma restando comunque la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata Inps, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 103 del 1996;
il successivo comma 15 prevede poi che le disposizioni attuative dei predetti commi 11 e 12 siano demandate ad un apposito decreto interministeriale, ma non prevede alcun termine per la sua emanazione;
singolare è la posizione degli ingegneri libero professionisti-dipendenti, obbligati attualmente a versare alla propria cassa di appartenenza - INARCASSA - il contributo integrativo, ma esonerati dalla stessa a versare il contributo soggettivo in quanto dipendenti -:
quali siano gli intendimenti del Ministro sui fatti esposti in premessa, con particolare riguardo alla situazione degli ingegneri libero-professionisti-dipendenti, e se non ritenga di dovere emanare il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 18 citato in premessa il più celermente possibile, chiarendo se e quali soggetti, che esercitano attività per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali ed hanno una propria cassa professionale di appartenenza, siano comunque tenuti all'iscrizione e ai relativi versamenti presso la gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
(5-05238)