ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05156

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 506 del 21/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/07/2011
Stato iter:
27/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2011
Resoconto VICECONTE GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 27/09/2011
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2011

DISCUSSIONE IL 27/09/2011

SVOLTO IL 27/09/2011

CONCLUSO IL 27/09/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05156
presentata da
ROSA DE PASQUALE
giovedì 21 luglio 2011, seduta n.506

DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il giornale la Nazione di Firenze ha pubblicato, nei primi giorni del mese di luglio 2011, un articolo nel quale rappresentava la particolare situazione di uno studente che, presso l'educandato della SS. Annunziata di Firenze, aveva sostenuto l'esame di terza media un anno prima del previsto, direttamente dopo aver frequentato la seconda media;

dalla notizia sopra riportata, il candidato, ai sensi della circolare ministeriale n. 27 del 5 aprile 2011, parrebbe non possedere i requisiti per essere ammesso a sostenere come candidato esterno le prove di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in quanto:

a) in questo stesso anno scolastico 2010/2011 ha frequentato come alunno interno la classe seconda media presso l'Educandato, è stato scrutinato al termine del presente anno scolastico ed ammesso a frequentare la classe terza, e, a questo proposito la circolare in oggetto, al paragrafo «Candidati», specifica che non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria;

b) ha compiuto il tredicesimo anno di età il 14 maggio 2011, e, a questo proposito, la Circolare sopra citata, al paragrafo «requisiti di ammissione», consente l'accesso all'esame di Stato ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, parrebbe, senza eccezione alcuna e senza alcuna possibilità discrezionale, da parte di nessun livello dell'amministrazione, a derogare il dettato normativo;
inoltre, da quanto risulta, non pare che la scuola fosse a conoscenza della determinazione, da parte dei genitori, di far sostenere all'alunno l'esame anticipato di terza media; di più, sembrerebbe che la stessa commissione d'esami non fosse favorevole a detto anticipo in considerazione del contrario dettato normativo;

quanto accaduto, ad avviso dell'interrogante, ha mortificato le competenze e la professionalità dell'istruzione scolastica e viste le norme, ha posto in grosse difficoltà la commissione esaminatrice e ha costituito un pericoloso precedente che potrebbe condurre a decisioni affrettate ed assunte singolarmente dai genitori, decisioni che minerebbero la fondamentale alleanza educativa tra la scuola e la famiglia indispensabile per il raggiungimento del «meglio» per gli studenti -:

se quanto rappresentato in premessa contrasti con la normativa vigente e quali iniziative intenda assumere in proposito. (5-05156)