FLUVI, FOGLIARDI e STRIZZOLO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato;
l'Istituto per il credito sportivo, ente pubblico che opera, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1
o settembre 1993, n. 385, come banca, in particolare concedendo finanziamenti connessi al settore dello sport e della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dovrebbe pertanto adeguare il proprio statuto, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque, decisione che potrebbe provocare contenzioso con gli azionisti privati, rischiando da parte loro l'esercizio del diritto di recesso;
il 25 maggio 2011, nel rispondere all'interrogazione n. 5-04749 Fluvi, il Sottosegretario Bruno Cesario ha affermato che il Consiglio dei ministri ha deliberato, in via preliminare, nella seduta del 5 maggio 2011, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, il quale, all'articolo 1, comma 1, prevede che il consiglio di amministrazione deve essere composto dal presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo sport; da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali che assume la carica di vice-presidente; da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; da un membro designato dalla giunta nazionale del CONI e da un membro designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto;
il citato schema prevede inoltre, all'articolo 2, una disposizione transitoria secondo la quale i membri già insediati alla data di entrata in vigore del regolamento, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti degli organi collegiali;
con decisione del tutto diversa dalla soluzione indicata nel citato decreto, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, il Governo ha nominato, con un decreto di nomina firmato il 17 giugno 2011 dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il presidente uscente Andrea Cardinaletti con l'incarico di commissario straordinario alla guida dell'Istituto per il credito sportivo -:
su quali presupposti giuridici e con quale motivazione si ritenga che il consiglio di amministrazione uscente sia decaduto a seguito del decreto di nomina del commissario straordinario e se non sarebbe stato invece necessario, stando allo statuto vigente, dichiararne la decadenza con specifico e motivato provvedimento acquisito il parere della Banca d'Italia.
(5-05096)